Operatori sanitari: nessuna fattura elettronica in caso di opposizione
di Raffaele PellinoLimitatamente al 2019, “nessuna” prestazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria sarà oggetto dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, in occasione del videoforum organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in risposta all’eventualità in cui gli “operatori sanitari” tenuti all’invio dei dati al sistema TS (medici, odontoiatri, psicologi, farmacie, parafarmacie, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia, veterinari, ottici, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN, ecc.…) si trovino in presenza di un assistito che neghi l’autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati (“opposizione”).
Per meglio comprendere tale casistica occorre mettere a “confronto” vecchia e nuova norma.
Dopo un braccio di ferro con il Garante della privacy, infatti, nell’ambito della Legge di bilancio (articolo 1, comma 53, L. 145/2018), il legislatore ha modificato le disposizioni contenute nell’articolo 10-bis D.L. 119/2018 stabilendo ora che, per il periodo d’imposta 2019, “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata .. non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
Nella sua “precedente versione” la norma stabiliva, invece, sempre per l’anno 2019, l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per quelle fatture i cui dati fossero inviati al Sistema tessera sanitaria.
Tale formulazione lasciava aperte non poche criticità per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, tanto che lo stesso Garante – nell’ambito del provvedimento 511 del 20 dicembre 2018 – aveva intimato all’Agenzia delle entrate di dare “idonee istruzioni” a tali soggetti affinché “in nessun caso” si procedesse all’emissione di una fattura elettronica, attraverso lo SDI, concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, “a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice” in materia di privacy.
Nel rispetto di tali indicazioni del Garante, la nuova formulazione della norma ha previsto, da un lato, l’individuazione di un divieto di emissione della fatturazione elettronica in luogo del pregresso esonero e, dall’altro, il riferimento alle fatture “i cui dati sono da inviare” al sistema TS in luogo delle “fatture i cui dati sono inviati”.
Queste due revisioni rispetto alla formulazione originaria della norma assumono, in via interpretativa, un impatto di non poco conto.
Tuttavia, sganciando la locuzione “i cui dati sono da inviare” dall’effettivo invio dei dati al sistema TS, pare che l’intento del legislatore sia stato quello di conformarsi alle indicazioni del Garante della privacy con conseguente “divieto” di fatturazione elettronica in “tutti i casi” in cui i dati delle fatture siano da inviare (ma non è detto che ciò avvenga) al sistema TS.
Orientamento, questo, recentemente “confermato” dall’Agenzia delle Entrate mediante la seguente precisazione: “nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare a TS si deve emettere fattura elettronica”.
Pertanto, nel caso di fatture emesse nei confronti di soggetti “privati”, occorrerà procedere all’emissione fattura “cartacea” non solo quando le prestazioni poste in essere rientrano tra quelle oggetto di invio al sistema tessera sanitaria, ma anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso la propria “opposizione” all’invio. Di converso, resta fermo l’obbligo di emissione della fattura “elettronica” nel caso in cui le fatture emesse dall’operatore sanitario riguardino operazioni che non ricadono tra le prestazioni che comportano l’invio dei dati al sistema TS: si tratta, ad esempio, di prestazioni consulenziali, di docenze a corsi di formazione o aggiornamento nonché dell’eventuale cessione di beni ammortizzabili.
Allo stesso modo, restano ancorate all’obbligo di emissione della fattura elettronica tutte quelle prestazioni emesse nei confronti di soggetti titolari di partita Iva (ossia le c.d. fatture B2B).
Un ulteriore aspetto che si intende porre all’attenzione riguarda il fatto che il mancato rispetto del “divieto” di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS, non è in alcun modo sanzionato.
Restano ferme, invece, le disposizioni sanzionatorie previste in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati al sistema TS: in tale eventualità, lo si ricorda, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro, senza possibilità di avvalersi, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Infine, nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione viene meno se l’invio dei dati “corretti” è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo non sono applicabili le sanzioni previste nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni e deduzioni nella dichiarazione precompilata (articolo 3, comma 5-ter, D.Lgs. 175/2014).