Operazioni con l’estero e dichiarazione annuale Iva
di Clara PolletSimone DimitriL’indicazione delle operazioni con l’estero in dichiarazione annuale Iva, in scadenza al 30 aprile 2019, richiede la compilazione dei quadri VE, VF e VJ tenendo conto delle diverse casistiche dei clienti o fornitori non residenti quali controparti delle operazioni.
Le fatture emesse verso soggetti extracomunitari o comunitari sono operazioni da indicare nel quadro VE relativo alle operazioni attive e, in particolare, nei righi VE30 e VE32.
Nel rigo VE30 occorre indicare, nel campo 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond. L’importo deve essere poi ripartito nei campi successivi, specificando in particolare:
- nel campo 2, l’ammontare complessivo delle esportazioni effettuate nell’anno, di cui all’articolo 8, primo comma, lett. a) e b), comprese le cessioni triangolari;
- nel campo 3, l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni articolo 41 DL 331/1993, comprese le triangolazioni comunitarie promosse da un soggetto passivo UE1, che acquista beni da IT chiedendo la consegna al cliente finale in uno Stato membro diverso (UE2). Vanno ricomprese, inoltre, le triangolazioni comunitarie promossa da un soggetto passivo nazionale, con acquisto del bene da fornitore comunitario (UE1) e consegna diretta da UE1 al proprio cessionario di altro Stato membro (UE2), ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione. Si inseriscono, infine, anche i corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, DL 331/1993;
- nel campo 4, l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
- nel campo 5, l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, ossia le cessioni ed i servizi assimilati (articolo 8-bis), i servizi internazionali (articolo 9), le cessioni verso Città del Vaticano (articolo 71) e le operazioni con organismi internazionali (articolo 72).
Nel rigo VE32, invece, occorre esporre le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond.
Nel rigo VE34 vanno indicate le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità, di cui agli articoli da 7 a 7-septies, per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972. Le stesse concorrono alla formazione del volume d’affari, indicato complessivamente nel rigo VE50 (circolare AdE 12/E/2013).
È appena il caso di precisare che nel quadro VE delle operazioni attive non va esposta la doppia registrazione relativa alle operazioni passive che necessitano di giroconto per il conteggio dell’Iva a debito.
Le operazioni passive, comprese le bollette doganali di importazione, sono indicate nel quadro VF relativo agli acquisti, in corrispondenza dell’aliquota Iva di riferimento, e dettagliate nel rigo VF26. La doppia registrazione che viene effettuata nel registro Iva vendite per il calcolo dell’Iva a debito è indicata esclusivamente nel quadro VJ.
Il rigo VF26 è riservato ai contribuenti che hanno posto in essere operazioni passive da soggetti non residenti, ossia acquisti intracomunitari, importazioni di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino. Il contribuente deve esporre:
- nel campo 1, il dato complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e, nel campo 2, l’imposta relativa agli acquisti imponibili (anche se non detraibile);
- nel campo 3, i dati complessivi relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d’imposta e, nel campo 4, l’imposta relativa alle operazioni imponibili (anche se non detraibile);
- nel campo 5, l’ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino per i quali sia stata emessa fattura con addebito di imposta da parte del cedente sammarinese e, nel campo 6, gli acquisti di beni provenienti da San Marino con emissione di fattura senza addebito di imposta da parte del cedente sammarinese, per i quali l’acquirente nazionale abbia assolto i relativi obblighi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.
Nel quadro VJ occorre indicare, infine, le operazioni per le quali l’Iva è dovuta dal cessionario ai fini del conteggio dell’imposta a debito, esponendo:
- nel rigo VJ1, gli acquisti provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 17, comma 2;
- nel rigo VJ3, gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, di cui all’articolo 17, comma 2. Si evidenzia che nel rigo devono essere riportati sia gli acquisti per i quali l’assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l’emissione di autofattura, sia gli acquisti per i quali è necessaria l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente (ad esempio, acquisto da fornitore Ue con rappresentante fiscale/identificazione diretta IT);
- nel rigo VJ9, gli acquisti intracomunitari di beni;
- nel rigo VJ10, le importazioni di rottami e altri materiali di recupero per le quali l’imposta non è versata in dogana ma assolta, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, mediante annotazione del documento doganale nel registro di cui agli articoli 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25.