19 Novembre 2018

Operazioni con soggetti esteri identificati in Italia: fattura elettronica?

di Francesco ZuechSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nel corso di un incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle entrate precisa che i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere fattura elettronica anche per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, degli operatori minimi e forfetari “e anche nei confronti dei soggetti identificati” ai fini Iva in Italia.

Prima di affrontare il merito del chiarimento fornito dall’Amministrazione Finanziaria, è bene ricordare che l’articolo 15 D.L. 119/2018 ha inserito delle modifiche anche in relazione all’ambito soggettivo dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, stabilendo che tale modalità è prevista solo se il soggetto è stabilito nel territorio dello Stato, e non anche meramente identificato (in linea quindi con l’autorizzazione comunitaria di aprile che prevede l’obbligo solo per le operazioni fra residenti/stabiliti).

Si è posto così fine alle incertezze che erano state sollevate con il “vecchio” testo normativo e che con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate aveva già cercato di correggere.

In buona sostanza, è ora previsto che l’obbligo di emissione della fattura elettronica ricorre per le “cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato“, eliminando quindi la fattispecie del soggetto identificato in Italia.

Come anticipato, l’Agenzia delle entrate ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica, previsto per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e per quelle effettuate in favore di soggetti minimi o forfettari, anche per quelle eseguite nei confronti dei soggetti non residenti identificati (si tratta di soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia).

In tal caso, prosegue l’Agenzia, il cedente/prestatore nazionale deve indicare il valore “0000000” nel campo del codice destinatario del file Xml, salvo che il cliente non comunichi il suo indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

Le fatture elettroniche sono messe a disposizione della controparte nell’area riservata del sito dell’Agenzia, ed è opportuno (afferma l’Agenzia) che il soggetto nazionale inoltri alla controparte una copia della fattura elettronica inviata al Sdi segnalando allo stesso che l’originale è a sua disposizione nella predetta area riservata.

È appena il caso di precisare che l’emissione della fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti identificati comporta il venir meno dell’obbligo di inclusione delle operazioni nel cd. “esterometro”.

Tuttavia, come già anticipato, il chiarimento offerto dall’Agenzia non è preciso – alla luce anche delle modifiche apportate dall’articolo 15 D.L. 119/2018 – giacché l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda solo le operazioni effettuate tra controparti residenti o stabilite in Italia.

Pertanto, il soggetto passivo nazionale (al fine di distinguere fra obbligo e facoltà) deve distinguere le controparti con cui procede ad effettuare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in differenti categorie:

soggetti residenti nel territorio dello Stato, nel cui ambito si comprendono le società (di persone e di capitali) aventi la sede legale in Italia, nonché le imprese individuali residenti nel nostro Paese e le persone fisiche. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di tali soggetti, la fattura deve essere sempre emessa in formato elettronico ed inviata tramite il Sdi;

soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi stabiliti, nel cui ambito si comprendono tipicamente le società non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In tal caso, per le operazioni effettuate da un soggetto passivo in Italia nei confronti della stabile organizzazione del soggetto non residente, la fattura deve essere emessa in formato elettronico ed inviata alla controparte tramite il Sdi;

soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi identificati tramite rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, o direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972 (facoltà, quest’ultima, concessa solo ai soggetti comunitari).

Per tali soggetti l’identificazione nel territorio dello Stato non conferisce la qualifica di soggetti stabiliti in Italia (né tantomeno quella di residente), con la conseguenza che l’operazione effettuata nei confronti di tali soggetti non confluisce nell’obbligo di emissione della fattura elettronica che rimane pertanto facoltativa previo accordo con la controparte (se vogliamo anche nella forma del consenso implicito già illustrato nella circolare 18/E/2014) e ferma restando la necessità di assicurare la copia cartacea ove richiesta come già ricordato nella citata circolare 13/E/2018.

Infine, è appena il caso di osservare che nella risposta dell’Agenzia delle entrate è altresì precisato, a maggior conforto di quanto si sostiene, che gli operatori non residenti ma identificati ai fini Iva in Italia (al pari dei contribuenti minimi e forfettari) non hanno alcun obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico.

Tutto ciò tanto per l’identificazione diretta (articolo 35-ter D.P.R. 633/1972) quanto per la rappresentanza fiscale pesante (articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972) cosi come, è da ritenere, per il particolare caso della rappresentanza fiscale leggera o superleggera (articolo 44, comma 3, e 50-bis, comma 7, D.L. 331/1993).

Trattandosi di partite Iva – ancorché nazionali – riferite a soggetti non stabiliti non ricorre pertanto alcun obbligo di fatturazione elettronica attiva.

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La fatturazione elettronica e l’organizzazione di studio