20 Ottobre 2016

Le operazioni con l’estero per i contribuenti “minimi”

di Luca Mambrin
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Dopo esserci occupati nel precedente intervento degli adempimenti che i contribuenti nel regime forfetario devono effettuare nel caso di operazioni con l’estero, andiamo ora a vedere quali sono invece gli adempimenti previsti per i contribuenti che ancora adottano il regime di vantaggio (detto anche regime dei “minimi”) di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011.

Come noto infatti tali soggetti, nonostante la soppressione del regime in esame, possono continuare ad applicarlo, fermo restando il permanere dei requisiti richiesti, fino alla sua scadenza naturale, ovverosia fino al periodo che residua al compimento del quinquiennio agevolato o fino al compimento del 35° anno di età.

Anche i contribuenti minimi, al pari dei forfetari, non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.

Tuttavia, in relazione alle operazioni con l’estero la disciplina applicabile ai due regimi non sempre coincide.

 

Acquisti intracomunitari di beni

Nel caso in cui il contribuente “minimo” italiano effettui acquisti intracomunitari di beni da un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro, deve porre in essere gli adempimenti previsti indipendentemente dal volume degli acquisti, non sussistendo per tali soggetti la soglia di euro 10.000 come prevista per i contribuenti forfetari. Dovrà quindi:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di effettuare acquisti intracomunitari per essere incluso nell’archivio VIES;
  • integrare le fatture degli acquisti intracomunitari con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza la possibilità di poter esercitare il diritto alla detrazione;
  • presentare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (Intra-2 bis).

 

Cessioni intracomunitarie di beni

Le cessioni di beni effettuate da un contribuente minimo nei confronti di un soggetto passivo d’imposta appartenente ad altro Stato UE non sono considerate cessioni intracomunitarie ma operazioni interne, senza diritto di rivalsa, nella quale l’Iva non viene evidenziata in fattura; di conseguenza, non essendo cessioni intracomunitarie, i contribuenti minimi non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

 

Prestazioni di servizi ricevute

Come chiarito nella circolare 36/E/2010, considerata l’assenza di una espressa disposizione normativa ed alla luce del principio giuridico secondo il quale la tassazione degli scambi intracomunitari avviene per i servizi nel luogo di stabilimento del committente, un contribuente minimo che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia e deve:

  • assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, senza poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva;
  • versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il contribuente minimo dovrà quindi iscriversi preventivamente al VIES e presentare il modello Intra 2-quater.

Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da operatori economici extra-UE il contribuente minimo non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra, mentre dovrà assolvere l’Iva mediante l’emissione di un’autofattura, oltre che effettuare il versamento dell’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Prestazioni di servizi rese

Nel caso di prestazioni di servizi rese ad operatori comunitari bisogna fare riferimento alla risoluzione 75/E/2015, la quale nonostante tratti delle prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi elettronici, si ritiene sia applicabile anche alle generalità di prestazioni di servizi di cui all’ articolo 7-ter.

Il documento di prassi, superando le indicazioni rese dalla circolare 36/E/2010 nella quale le prestazioni di servizi rese a soggetti UE venivano equiparate alle operazioni interne, senza diritto di rivalsa e senza evidenziazione in fattura dell’Iva, chiarisce invece che a tali operazioni trova applicazione la disciplina prevista per il regime forfetario.

L’operatore italiano, contribuente minimo, deve quindi:

  • iscriversi preventivamente al VIES;
  • emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura “inversione contabile”;
  • presentare il modello Intra-1 quater.

Se le medesime prestazioni di servizi sono rese a soggetti operatori economici extra-UE il contribuente minimo non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra ma deve emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura “operazione non soggetta”.

 

Cessioni all’esportazione

Tra i requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi (e di permanenza) l’articolo 1, comma 96, lett. a), n. 2, della L. 244/2007 prevede l’impossibilità di effettuare cessioni all’esportazione; in particolare la norma richiede che, nell’anno solare precedente, non devono essere state effettuate:

  • cessioni all’esportazione (articolo 8, D.P.R. 633/1972);
  • operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis);
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9);
  • operazioni con Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino (articolo 71);
  • operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali (articolo 72).

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Iva nazionale ed estera