3 Dicembre 2018

Operazioni fuori campo con facoltà di fattura elettronica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Per le operazioni fuori campo non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura (anche se elettronica), ferma restando la facoltà di emetterla in formato Xml tramite il Sdi indicando nel campo “codice natura” il codice “N2”.

È questo uno dei tanti chiarimenti forniti con le Faq dell’Agenzia delle entrate, pubblicate nei giorni scorsi.

Ricordando che l’introduzione della fattura elettronica non determina alcun cambiamento delle regole sottostanti al funzionamento dell’Iva, laddove l’operazione non rientri tra quelle rilevanti ai fini dell’imposta (per carenza di uno dei presupposti previsti) non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate, intercettando una prassi assai diffusa tra le aziende già oggi con la fattura cartacea, consente la possibilità di emettere la fattura facoltativamente ed in formato elettronico utilizzando il Sdi ed indicando il codice “N2” per identificare l’operazione esclusa da Iva.

È bene evidenziare che vi sono alcune operazioni escluse da Iva per carenza del presupposto territoriale, con riferimento alle quali il legislatore prevede comunque l’obbligo di emissione della fattura (le stesse operazioni concorrono inoltre nella determinazione del volume d’affari).

Si tratta di quelle individuate dall’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti nel territorio dello Stato con controparte soggetto passivo Ue o extraUe.

Per tali operazioni, per le quali l’obbligo di emissione resta confermato, la fattura continuerà ad essere cartacea in quanto la controparte non è un soggetto residente o stabilito in Italia.

Tuttavia, anche per tali operazioni il cedente o prestatore nazionale potrà emettere fattura elettronica al fine di evitare di includere le stesse nella comunicazione mensile (cd. “esterometro”).

Restando nell’ambito delle operazioni “senza Iva”, l’Agenzia fornisce un chiarimento importante anche per i fornitori degli esportatori abituali che ricevono la dichiarazione d’intento, nel qual caso nella fattura deve essere indicato il numero della lettera d’intento.

Con l’avvento della fattura elettronica, tale informazione dovrà essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio nel campo “causale”).

Un altro quesito riguarda il rapporto esistente tra la fattura differita e l’obbligo di presentazione del modello Intrastat.

In particolare si è chiesto se per le cessioni intracomunitarie per le quali il cedente nazionale soggetto Iva decida di emettere facoltativamente la fattura elettronica sussista comunque l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat.

L’Agenzia delle entrate si limita a rispondere che per gli elenchi Intrastat nulla è mutato, ferme restando le semplificazioni già introdotte a partire dal 2018, soprattutto relativamente agli acquisti intracomunitari.

La risposta non è quindi coerente con la domanda posta, ragion per cui appare indispensabile chiarire quanto segue:

  • per le cessioni intracomunitarie non sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica, con la conseguenza che l’emissione della fattura cartacea comporta l’obbligo di indicazione dell’operazione nell’esterometro. In caso di emissione (facoltativa) della fattura elettronica il cedente nazionale evita di inserire l’operazione nell’esterometro, ma in ogni caso resta fermo l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat;
  • per gli acquisti intracomunitari il cessionario nazionale soggetto Iva riceve necessariamente una fattura di acquisto cartacea (che deve integrare) e dal prossimo 1° gennaio, oltre agli elenchi Intrastat (se dovuti e con le semplificazioni introdotte dal 2018), il soggetto dovrà inserire tali acquisti anche nell’esterometro.

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