14 Dicembre 2015

Operazioni inesistenti e detrazione: non basta il ragionevole sospetto

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La circolare della Guardia di Finanza n. 1/2008, nel capitolo dedicato al riscontro analitico-normativo sull’osservanza della disciplina IVA, elenca le finalità del contribuente ottenute a seguito dell’emissione e dell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Tra gli obiettivi illegittimi sono state citate operazioni volte a usufruire di detrazioni non dovute ovvero a compensare indebitamente l’IVA a debito e da ultimo ad aumentare il volume d’affari con l’intento di ottenere anticipazioni bancarie o finanziamenti, stornando successivamente le medesime attraverso l’emissione di note di credito finalizzate all’abbattimento del debito d’imposta ai fini IVA e del relativo ricarico ai fini delle imposte sui redditi. Il legislatore, a sua volta, ha provveduto a inserire nella normativa IVA e precisamente al comma 7 dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 il precetto di seguito esposto: “se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”.

La giurisprudenza precisa con la sentenza della Cassazione 7289/2001 che quanto stabilito dal legislatore ha lo scopo di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell’IVA, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione. E proprio di detrazione ex articolo 19 del D.P.R. 633/1972, connessa a operazioni inesistenti, si è parlato all’interno della recente sentenza della Cassazione n. 23065/2015, nella quale l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della CTR Lombardia. Tra le varie motivazioni addotte vi è appunto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 e dell’articolo 56 del D.P.R. 633/1972 nonché dell’articolo 2697 del cod. civ., le quali si basano principalmente sulle seguenti affermazioni:

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