22 Ottobre 2018

Operazioni con soggetti identificati in Italia e fattura elettronica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 (in attesa di conoscere la versione definitiva che dovrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale) prevede delle modifiche anche in relazione all’ambito soggettivo dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, stabilendo che tale modalità è prevista solo se il soggetto è stabilito nel territorio dello Stato, e non anche meramente identificato.

Si pone così fine alle incertezze che erano state sollevate con il “vecchio” testo normativo e che con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate aveva già cercato di correggere.

In buona sostanza, se il decreto andrà in porto nella versione attuale, si prevede che l’obbligo di emissione della fattura elettronica ricorre per le “cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato“, eliminando quindi la fattispecie del soggetto identificato in Italia.

La questione assume rilievo in quanto per le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, a fronte dell’esclusione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, sorge l’obbligo di comunicazione mensile delle operazioni stesse (cd. “esterometro“), ferma restando in ogni caso la facoltà di emissione del documento in formato elettronico al fine di evitare tale adempimento comunicativo.

Operativamente, il soggetto passivo nazionale deve distinguere le controparti con cui procede ad effettuare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in differenti categorie:

  • soggetti residenti nel territorio dello Stato, nel cui ambito si comprendono le società (di persone e di capitali) aventi la sede legale in Italia, nonché le imprese individuali residenti nel nostro Paese e le persone fisiche. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di tali soggetti, la fattura deve essere sempre emessa in formato elettronico ed inviata tramite il Sdi;
  • soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi stabiliti, nel cui ambito si comprendono tipicamente le società non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In tal caso, per le operazioni effettuate da un soggetto passivo in Italia nei confronti della stabile organizzazione del soggetti non residente, la fattura deve essere emessa in formato elettronico ed inviata alla controparte tramite il Sdi;
  • soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi identificati tramite rappresentante fiscale o direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972 (facoltà, quest’ultima, concessa solo ai soggetti comunitari). Per tali soggetti l’identificazione nel territorio dello Stato non conferisce la qualifica di soggetti stabiliti in Italia (né tantomeno quella di residente), con la conseguenza che l’operazione effettuata nei confronti di tali soggetti non confluisce nell’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Esemplificando, si consideri una società italiana che cede della merce con consegna in Italia a favore rispettivamente di una società francese con stabile organizzazione in Italia, ed a favore di una società tedesca identificata in Italia.

Pur trovandosi di fronte due soggetti con partita Iva italiana,

  • nel primo caso sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica,
  • mentre, nel secondo caso, tale obbligo non sussiste in quanto trattasi di una controparte semplicemente identificata in Italia. Per tale ultima operazione, il cedente nazionale può quindi emettere la fattura cartacea ed inserire l’operazione nella comunicazione mensile (esterometro), oppure facoltativamente procedere con l’emissione della fattura elettronica ed evitare in tal modo l’inserimento dell’operazione nella predetta comunicazione (deve essere altresì assicurata alla controparte la possibilità di ottenere su richiesta una copia cartacea della fattura).
Iva nazionale ed estera