6 Luglio 2019

Operazioni soggettivamente inesistenti: la posizione della Corte Ue

di Luca Procopio
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Sulla detrazione dell’Iva nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti sussiste un netto contrasto tra il diritto unionale plasmato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e il “diritto vivente” elaborato dalla Corte di Cassazione.

Fermo restando che entrambe le Corti subordinano la negazione del diritto alla detrazione dell’Iva alla condizione che l’Autorità fiscale provi, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto acquirente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i propri acquisti si inserivano in un’evasione o frode Iva perpetrata dal soggetto emittente la fattura, la distanza tra la posizione assunta dalla Corte di Cassazione e i principi enunciati dalla CGUE si appalesa sui contenuti della prova anzidetta, che, ove assolta, imporrebbe al contribuente cessionario di fornire la prova contraria sulla propria condizione soggettiva di “buona fede“.

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