12 Maggio 2023

Operazioni straordinarie e determinazione del costo fiscale della partecipazione

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Il 15 novembre 2023 scade il termine per fruire della ennesima proroga della rivalutazione delle partecipazioni, pagando una imposta sostitutiva pari al 16%.

Prima di ipotizzare tale versamento è tuttavia opportuno verificare l’esatta determinazione del costo della partecipazione poiché in alcuni casi esso può essere quantificato in misura superiore rispetto a quanto previsto così da rendere non necessaria la rivalutazione.

In ogni caso, al di là del tema della rivalutazione, la corretta applicazione dell’articolo 68, comma 6, Tuir è in talune fattispecie particolarmente complessa e delicata, specie quando siano state eseguite operazioni straordinarie.

In premessa occorre ricordare che il tema del costo della partecipazione societaria emerge in due contesti nel Tuir:

  • articolo 47, comma 7, Tuir, laddove in ipotesi di recesso, esclusione, liquidazione della società il socio riceve somme che sono tassabili per la differenza tra quanto ricevuto ed “il prezzo pagato” per acquisire la partecipazione o per sottoscrivere le quote. Tale ipotesi determina in capo al socio un reddito partecipativo di impresa, se parliamo di società di persone, mentre se la società in questione è di capitale il reddito ritratto dal socio sarà di capitale. A tali fini non assume alcuna rilevanza l’eventuale rivalutazione della partecipazione ex articolo 5 L. 448/2001 che spiega efficacia solo ai fini della determinazione del reddito diverso da capital gain di cui all’articolo 67 Va rilevato che l’articolo 47 Tuir non spiega come determinare il costo fiscale della partecipazione ma si limita a citare la locuzione normativa “prezzo pagato”, il che potrebbe determinare il dubbio che si voglia far riferimento ad una metodologia diversa da quella codificata dall’articolo 68 Tuir, specie quando si consideri il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in società di persone, per il quale il pagamento del prezzo è solo uno degli elementi rilevanti. Tuttavia la corretta traduzione della locuzione “prezzo pagato” è “costo fiscalmente riconosciuto” e ciò emerge chiaramente con la risoluzione 64/E/2008 nella quale la restituzione al socio di riserve di utili non costituisce elemento imponibile: ma la ragione per cui tale somma non costituisce elemento imponibile è da individuare nel fatto che il costo fiscale della partecipazione è incrementato degli utili attribuiti per trasparenza, quindi la loro “restituzione” non genera mai imponibile
  • articolo 68, comma 6, Tuir, laddove il costo fiscale della partecipazione, ai fini del capital gain, è determinato per le società di capitale nel capitale sottoscritto ovvero prezzo pagato per l’acquisto aumentato di ogni altro versamento a titolo di capitale. Diversamente, per le partecipazioni in società di persone il costo fiscalmente riconosciuto è determinato assumendo il capitale inizialmente sottoscritto o il prezzo pagato per l’acquisto della quota, incrementato degli utili fiscalmente attribuiti per trasparenza e ridotto delle perdite altrettanto attribuite per trasparenza e delle distribuzioni di utili.

Costo della partecipazione e trasformazione progressiva

Una prima tematica da esplorare è analizzare il costo della partecipazione nel caso in cui una società di persone si sia trasformata in società di capitali.

L’articolo 68 Tuir non dedica alcuna attenzione a tale tematica, ma si ritiene che sensatamente si debba agire nel seguente modo:

  • determinare il costo della partecipazione alla data in cui termina il periodo d’imposta ante trasformazione comprendendo in tale determinazione tutti gli utili fiscalmente attribuiti, compresi quelli derivanti dalla frazione di periodo d’imposta che va dall’1.1. alla data di effetto dell’atto, cioè l’iscrizione dell’atto stesso al Registro Imprese. Naturalmente, il dato di partenza sarà il capitale sociale sottoscritto della società di persone e il costo fiscalmente riconosciuto sarà ridotto delle perdite attribuite negli anni e delle riserve distribuite;
  • incrementare il dato di cui sopra, a far data da quando la società è divenuta di capitali, solo a fronte di versamenti in conto capitale o eseguiti a fondo perduto (senza obbligo di restituzione) e al contrario decrementare il costo stesso laddove siano distribuite le riserve di utili generate ante trasformazione.

Questa procedura determina un costo che, a parere di chi scrive, non può che valere sia ai fini di un eventuale recesso dalla società trasformata (reddito da capitale), sia per la cessione futura della partecipazione (reddito diverso).

Costo della partecipazione e trasformazione regressiva

Nel caso contrario a quello sopra esposto, anche la procedura di calcolo del costo dovrà essere invertita.

Si parte dal costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società di capitali, quindi il capitale iniziale sottoscritto (o prezzo pagato per l’acquisto) incrementato dei versamenti eseguiti dal socio in conto capitale.

Il dato così elaborato va cristallizzato alla data dell’atto di trasformazione e da quel momento il dato stesso verrà incrementato degli utili fiscalmente attribuiti per trasparenza e ridotto delle perdite e delle distribuzioni di riserve (ma solo le riserve di utili prodotte dopo la trasformazione, poiché per le riserve di utili pregresse l’eventuale distribuzione non può che essere ritenuta un dividendo percepito e come tale sottoposto a ritenuta del 26%).

Costo della partecipazione e scissione societaria

Il tema della assegnazione del valore rivalutato alle partecipazioni a seguito di scissione ha avuto una positiva evoluzione nella prassi della Agenzia delle Entrate.

Infatti, dapprima, con la circolare 98/E/2000 (par. 7.2.3), si era proposto il criticabile principio secondo cui il valore delle quote, anche rivalutate, andava ripartito nelle partecipazioni alle società risultanti dalla scissione in modo proporzionale alla frazione percentuale di patrimonio netto contabile attribuito alle varie società.

Il principio non poteva essere condiviso, in modo particolare se la scissione fosse stata eseguita dopo una rivalutazione di quote, proprio perché il senso della rivalutazione di quote è dare alle stesse il valore fiscale che effettivamente presenta il patrimonio aziendale a cui si riferiscono, non il valore proporzionale al netto contabile attribuito a scissa e beneficiaria.

Questo principio fortemente criticato in dottrina è stato emendato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione 52/E/2015.

Con tale spunto di prassi l’Agenzia ammette che se, successivamente alla rivalutazione delle partecipazioni (ma il principio enunciato deve valere a prescindere dall’aver eseguito o meno la rivalutazione), venisse eseguita una scissione, il valore rivalutato andrà ripartito tra le quote nella scissa e nelle beneficiarie in base al valore effettivo e non a quello contabile che le stesse società (e ovviamente gli assets attribuiti) presentano.