Operazioni straordinarie: il conflitto di interessi del revisore nella redazione della perizia di stima
di Emanuel MonzeglioLa dicitura “operazioni straordinarie” riguarda quella serie di operazioni che vedono riconosciuta la loro straordinarietà nella natura non ricorrente delle stesse e che vanno ad incidere sulla struttura dell’impresa o sulla modifica della sua veste giuridica.
In particolare, sono quelle operazioni che prevedono l’acquisizione di complessi aziendali o di partecipazioni, lo scorporo, l’aggregazione o l’incorporazione di complessi aziendali o patrimoniali che, per effetto dell’operazione, vengono ceduti, scorporati, incorporati o aggregati.
In tutte le sopra richiamate operazioni straordinarie, sussiste l’interesse dei soggetti interessati a procedere ad una stima del valore da riconoscere al complesso aziendale, alla partecipazione ceduta o conferita, ai complessi patrimoniali che vengono fusi o scissi per poter trovare un accordo sul prezzo di cessione o sui “pesi” partecipativi da riconoscere nella compagine sociale della società avente causa dell’operazione.
Oltre al mero interesse dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’operazione straordinaria, vi sono situazioni in cui la legge prevede dei veri e propri obblighi estimativi volti alla tutela dei soggetti terzi.
Proprio in virtù del fatto che tali obblighi sono finalizzati alla tutela dei soggetti terzi, non possono essere derogati in nessun modo, anche qualora sussista il consenso unanime di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione straordinaria.
Le norme che sanciscono l’obbligatorietà della redazione della perizia di stima sono:
- gli articoli 2343 e 2465 civ. – salvo quanto previsto dagli articoli 2343-ter e 2343-quater cod. civ. – per quanto concerne i conferimenti in natura effettuati verso società per azioni o a responsabilità limitata;
- l’articolo 2500-ter civ. riguardante la trasformazione di società di persone in società di capitali;
- l’articolo 2501-sexies civ. per quanto riguarda le operazioni di fusione, incorporazione o scissione.
La perizia di stima, fin qui novellata, deve essere redatta da un soggetto iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione iscritta nell’apposito albo.
Sull’importanza della figura dell’esperto chiamato a redigere la perizia di stima, nelle operazioni straordinarie, si è nuovamente espresso il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 246 dello scorso 29 marzo, ribadendo l’incompatibilità tra l’incarico di redattore della perizia di stima ad un qualsiasi altro incarico di consulenza conferito dalla stessa società.
A tal proposito è stato richiamato il Pronto Ordini n. 549/2008 il quale affermava chiaramente che l’esperto, chiamato a redigere la perizia di stima, doveva evitare ogni situazione di conflitto di interessi essendo incompatibile – per il professionista incaricato – il duplice ruolo di tenutario delle scritture contabili e relatore di stima della società trasformanda.
Nel caso di specie, un Ordine territoriale con il quesito posto il 25 novembre 2021 chiedeva conferma dell’orientamento sopra citato (PO n. 549/2008) ovvero la sussistenza dell’incompatibilità tra lo svolgimento dell’incarico avente ad oggetto la redazione della perizia di stima ai sensi dell’articolo 2500-ter cod. civ. – il capitale sociale risultante dalla trasformazione progressiva (trasformazione di una società di persone in società di capitali) deve risultare dalla relazione di stima – e quello di consulente avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili.
Il Consiglio Nazionale, nel rispondere al quesito, in primo luogo ricorda che attualmente la norma disciplinante l’incompatibilità del revisore è l’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 39/2010, il quale dispone espressamente che “il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di auto riesame, di interesse personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa“.
Stante il richiamo normativo attualmente in vigore, il CNDCEC conferma l’incompatibilità tra l’incarico di redazione della stima giurata – ai sensi dell’articolo 2500-ter cod. civ. – e un qualsiasi altro incarico di consulenza che il revisore avesse in essere con la medesima società che conferisce l’incarico di redazione della stima. Il tutto, ad avviso dello scrivente, per poter garantire la tutela dei soggetti terzi.