Operazioni straordinarie: modalità di presentazione del modello 770
di Luca MambrinAl fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la correttezza degli adempimenti effettuati dal sostituto d’imposta nel caso di operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2018 o nel 2019 (ma prima della scadenza per la presentazione del modello), nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione del modello 770/2019 è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione l’estinzione o meno del sostituto d’imposta.
Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente
Nell’ambito delle operazioni societarie che determinano l’estinzione del sostituto d’imposta dobbiamo poi distinguere quelle operazioni che non prevedono la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto e quelle che invece la prevedono.
a) Nell’ipotesi di non prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (ad esempio nel caso di liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa) il modello 770 deve essere presentato dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto, relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato.
In particolare nel frontespizio del modello:
- nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione vanno indicati i dati del sostituto d’imposta estinto e il suo codice fiscale;
- nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione” vanno indicati i dati del liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione.
b) Nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (ad esempio nel caso di fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche) chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.
Nel caso, quindi, di operazione straordinaria che determina l’estinzione del sostituto di imposta e la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, che si sia verificata nel corso del 2018 o nel 2019 ma prima della presentazione del modello, il dichiarante, deve procedere alla compilazione:
- dei singoli quadri del Mod. 770/2019 (quadri ST, SV, SF, SG…) dove esporre distintamente le situazioni riferibili allo stesso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l’anno d’imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e la data, nel corso dell’anno 2018, di effettiva cessazione dell’attività o in cui si è verificato l’evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni;
- del quadro SX, che invece è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante sia dei soggetti estinti.
Ad esempio, il soggetto A, avendo incorporato il soggetto B il 28 febbraio 2019, sarà tenuto a presentare per l’anno 2018 una sola dichiarazione modello 770/2019 contenente i quadri riferiti a entrambi i soggetti.
Relativamente alla compilazione dei quadri dei soggetti estinti sarà necessario riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, il codice fiscale del dichiarante, mentre nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, il codice fiscale del soggetto estinto; dove previsto poi, dovrà essere indicato nella casella 3 “Eventi eccezionali” l’eventuale codice dell’evento eccezionale relativo a tale sostituto rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella “Eventi eccezionali” posta nel frontespizio del modello 770.
Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d’imposta estinto, come nel caso di scissione totale, ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione, tramite modello 770 dei quadri ST, SV, SX, SF, SG, SH e SY, che però dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati per evitare duplicazione di dati.
Operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto
In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti (ad esempio nel caso di trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d’azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d’azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi sono a carico di tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.
Sia il sostituto cedente sia il sostituto subentrante dovranno pertanto redigere il proprio modello 770 per la parte di propria competenza e, quindi, inviare autonomamente i prospetti ST, SV e SX in base a quanto operato e versato nel periodo d’imposta secondo le regole generali poiché tali operazioni non incidono sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.