Operazioni triangolari e formazione dello status di esportatore abituale
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’utilizzo di operazioni triangolari è diffuso negli scambi commerciali e comporta importanti effetti anche nella gestione della qualifica di esportatore abituale ai fini Iva e sul successivo utilizzo del plafond da parte del soggetto passivo Iva nazionale.
Focalizzando l’attenzione sulle operazioni triangolari che coinvolgono due soggetti passivi nazionali (il primo cedente ed il promotore della triangolazione) ed un soggetto passivo (cessionario finale) stabilito in un altro Stato (Ue o extraUe), è opportuno ricordare che la caratteristica di tali operazioni risiede nella circostanza che il cedente nazionale, promotore della triangolazione, non possedendo fisicamente i beni, chiede al proprio fornitore nazionale (primo cedente) di procedere alla cessione dei beni, con consegna diretta a favore del cessionario non residente.
Tale operazione si può qualificare alternativamente come:
- triangolare all’esportazione, in cui il bene è trasportato a destinazione finale in un Paese extraUe, ed in cui sia il primo cedente, sia il promotore della triangolazione effettuano una cessione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, lett. a), D.P.R. 633/1972, e per entrambi si rende necessario ottenere la prova dell’avvenuta esportazione;
- triangolare comunitaria, in cui la destinazione finale del bene è un Paese appartenente all’Unione Europea. Anche in tale ipotesi, entrambe le operazioni sono non imponibili Iva, tuttavia segnalando che per il primo cedente la disposizione normativa di riferimento è l’articolo 58 D.L. 331/1993, mentre per il promotore della triangolazione si rende applicabile l’ordinaria disposizione di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993.
Come già anticipato, si osserva che tali operazioni consentono sia al primo cedente sia al promotore della triangolazione di computare il corrispettivo fatturato ai fini della formazione dello status di esportatore abituale.
Nella dichiarazione Iva devono essere indicate nel rigo VE30, e consentono ad entrambi i soggetti citati la maturazione dello status di esportatore abituale (a condizione che più del 10% del volume d’affari sia costituito da operazioni con l’estero non imponibili).
Tuttavia, il legislatore ha voluto distinguere le due figure (primo cedente e promotore) non tanto all’atto della formazione dello status di esportatore, bensì al momento del suo utilizzo, poiché il corrispettivo fatturato dai due soggetti è “spendibile” in maniera differente.
In particolare, in capo al primo cedente l’intero corrispettivo fatturato al promotore della triangolazione costituisce plafond utilizzabile liberamente, sia per acquisti beni che per acquisti di servizi (ad eccezione di: immobili, aree fabbricabili, anche se in leasing o tramite contratti di appalto, nonché beni e servizi con Iva indetraibile), mentre il capo al promotore della triangolare è necessario distinguere due componenti:
- per il corrispettivo addebitato al cliente finale, in eccedenza rispetto al costo di acquisto addebitato dal primo cedente, il plafond è liberamente utilizzabile (salve le eccezioni già descritte);
- fino a concorrenza del costo di acquisto sostenuto, il plafond è vincolato in quanto è utilizzabile esclusivamente per acquisti di beni da esportare tali e quali (quindi non è possibile eseguire lavorazioni o altri servizi sugli stessi) entro 6 mesi dall’acquisto stesso.
Si pensi, ad esempio, alla società Gamma Spa (promotore della triangolazione) che acquista beni dalla società Delta Srl (primo cedente) pattuendo un corrispettivo di euro 100.000, con incarico di consegnarli direttamente al cliente finale Beta società svizzera, al quale addebita un corrispettivo di euro 150.000.
In tal modo, per Delta l’intero corrispettivo di euro 100.000 consente di maturare un plafond Iva liberamente utilizzabile per acquisti di beni e servizi (fatte salve le limitazioni descritte), mentre per la società Gamma il plafond è libero per euro 50.000 (eccedenza rispetto al costo di acquisto) ed euro 100.000 (pari al costo di acquisto) è vincolato all’acquisto di beni da esportare entro 6 mesi.
Tale differenza non deve essere evidenziata in un particolare rigo del modello Iva, ragion per cui l’esportatore abituale deve aver cura di mantenere tale distinzione in via extracontabile.