14 Ottobre 2019

Opzione Irap per il triennio 2019-2021

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Le imprese Irpef calcolano la base imponibile Irap in base alle regole contenute nell’articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997, quindi attraverso la contrapposizione tra i componenti positivi e negativi ivi indicati assunti nell’ammontare rilevante ai fini del reddito d’impresa.

In deroga, le società di persone e gli imprenditore individuali che adottano la contabilità ordinaria hanno la possibilità di optare, con vincolo triennale, per la determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo da bilancio di cui all’articolo 5 del decreto medesimo, proprio delle società di capitali.

Le differenze tra i due metodi sono sostanziali, atteso che con il metodo da bilancio assumono rilevanza i valori civilistici ed entrano in gioco le plusvalenze e minusvalenze, nonché le sopravvenienze attive e passive.

Quindi, per le imprese Irpef, in taluni casi caratterizzati da ingenti riprese fiscali ai fini delle imposte sul reddito, l’utilizzo metodo proprio delle società di capitali potrebbe comportare un non trascurabile risparmio d’imposta; in altri casi, invece, potrebbe non convenire. Evidentemente la valutazione, come si suol dire, va fatta caso per caso.

Purtroppo l’analisi sulla convenienza di tale scelta spesso non è agevole, anche in considerazione del fatto che l’opzione è “preventiva” o non postuma. Difatti, dal periodo d’imposta 2015, essa deve essere comunicata con la dichiarazione Irap presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale la si intende esercitare.

Dunque, va da sé che, per il triennio 2019-2021, l’opzione va comunicata con la dichiarazione Irap 2019 che deve essere presentata entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato).

In particolare, va barrata la casella “opzione” in corrispondenza del rigo IS35 del modello dichiarativo.

L’opzione, al termine del triennio vincolante, si intende tacitamente rinnovata per altri 3 anni, sempreché non si provveda a revocare la scelta precedentemente effettuata. Anche la revoca ha una durata di 3 anni, al termine dei quali opera il rinnovo tacito, salvo opzione.

Quindi, per revocare l’opzione per il triennio 2019-2021 la relativa comunicazione dovrà essere effettuata nel modello Irap 2022, essendo questa la dichiarazione da presentare nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende tornare al metodo naturale. Con il modello Irap 2019, invece, potrà essere revocata l’opzione per il triennio 2016-2018.

Le società di persone e gli imprenditori individuali che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel 2019 e che intendono applicare il metodo da bilancio già in tale annualità, devono comunicare la scelta in via telematica utilizzando l’apposito modello Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 161213 del 17 dicembre 2015.

Il termine per la presentazione coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione Irap. Al riguardo occorre distinguere coloro che hanno iniziato o inizieranno l’attività entro il 2 dicembre 2019 da quelli che invece inizieranno l’attività dopo il 2 dicembre 2019.

Infatti, i primi dovranno trasmettere l’apposito modello entro la scadenza per la presentazione del modello Irap 2019.

Diversamente, le imprese che avvieranno l’attività successivamente al prossimo 2 dicembre dovranno adempiere all’obbligo comunicativo, sempre utilizzando l’apposito modello, entro il 30 novembre 2020, ossia entro il termine per la presentazione del modello Irap 2020; attenzione, se la comunicazione dovesse essere effettuata nel modello Irap 2020, l’opzione avrebbe effetto solo dal 2020.

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