20 Aprile 2020

Opzione Iva di cassa “neutra” per la verifica del decremento del fatturato

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

I soggetti passivi che hanno optato per il regime Iva di cassa differiscono il momento di esigibilità dell’Iva ma non anche il momento di effettuazione dell’operazione che rimane sempre ancorato alle norme ordinarie previste nell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.

Pertanto, il decremento del “fatturato”, quale elemento da verificare ai fini della sospensione dei versamenti previsti dall’articolo 18 D.L. 23/2020, viene determinato con le stesse modalità degli ordinari soggetti Iva.

Tale conclusione è anche coerente con le indicazioni fornite con la circolare 9/E/2020 in relazione al chiarimento fornito dall’Agenzia per coloro che svolgono l’attività di autotrasporto.

Prima di entrare nel merito della questione, si ricorda che, per i soggetti che scelgono di avvalersi del regime dell’Iva per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis D.L. 83/2012 (regime opzionale), l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva diventa esigibile nel momento in cui il corrispettivo viene effettivamente incassato.

In tal modo si evita che il cedente o prestatore debba versare all’Erario un’imposta “fatturata” e non ancora riscossa.

Tuttavia, l’imposta diviene comunque esigibile, anche in mancanza dell’incasso, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso del termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. In tal caso l’esigibilità è differita al momento dell’incasso.

In questo contesto, l’articolo 18 D.L. 23/2020 consente di sospendere i versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’Iva scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il fatturato o i corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 abbiano subito una riduzione di almeno il 33% (o del 50% per le imprese più grandi) rispetto agli stessi mesi del 2019.

Con la citata circolare 9/E/2020, l’Agenzia ha chiarito che la nozione di fatturato si riferisce al momento di effettuazione dell’operazione secondo le regole dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, e quindi, in buona sostanza, in base alla data della fattura (per i corrispettivi ci si riferisce a quelli giornalieri).

Il criterio individuato dall’Agenzia è applicabile anche per coloro che fruiscono di norme speciali dell’Iva in base alle quali è possibile “spostare” l’esigibilità dell’imposta rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, primo tra tutti il regime Iva di cassa, poiché l’opzione per tale regime non determina alcuna modifica del citato momento di effettuazione dell’operazione e quindi dell’obbligo di emissione della fattura.

L’adozione del regime, infatti, consente di differire l’esigibilità dell’imposta (e quindi la confluenza del debito Iva nella liquidazione) al momento del pagamento del corrispettivo, ma non vi sono “sconti” sull’emissione e la registrazione dei documenti.

Come anticipato, la conclusione descritta è confermata anche dal chiarimento fornito dall’Agenzia nella circolare 9/E/2020 in relazione alle imprese di autotrasporto, per le quali l’articolo 74 D.P.R. 633/1972 consente, di fatto, il differimento dell’esigibilità dell’Iva per effetto di un maggior termine di registrazione delle fatture emesse (entro il trimestre successivo a quello di emissione).

Tuttavia, anche in questo caso, al pari dei soggetti in regime Iva di cassa, ai fini del momento di effettuazione dell’operazione (e del calcolo del “fatturato”) si applicano le regole ordinarie previste nell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.