Opzione per il consolidato valida anche con dichiarazione “tardiva”
di Fabio LanduzziAssonime ha di recente pubblicato la circolare n. 27/2019 con cui si sofferma sulla Risposta n. 488 del 15 novembre 2019 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in merito ad un caso di opzione per l’adesione al regime di consolidato fiscale esercitata dalla società controllante mediante la presentazione di una dichiarazione dei redditi rettificativa della dichiarazione originaria, quindi presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario.
A partire dalla positiva risposta fornita dall’Amministrazione all’interpello in questione, Assonime svolge un ragionamento di più ampio respiro, collegandosi anche a quanto la stessa aveva menzionato nella precedente propria circolare n. 15/2019 in cui focalizzava invece l’attenzione su una risposta non pubblicata resa da una Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate in cui, riguardo ad una fattispecie analoga, si assumeva diversamente una posizione di assoluta chiusura.
Il tema di fondo, e che al di là del caso specifico dell’opzione al regime di consolidato fiscale potrebbe interessare più in generale tutte le opzioni che si esercitano mediante una dichiarazione annuale, è verificare se la scelta effettuata dal contribuente per la prima volta:
- o mediante la “dichiarazione tardiva”, ossia la dichiarazione presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario;
- o mediante la “dichiarazione rettificativa”, ossia quella presentata ad integrazione della precedente, e comunque entro gli stessi termini della tardiva (ossia i 90 giorni dalla scadenza ordinaria),
possa rappresentare strumento idoneo all’esercizio dell’opzione, senza dover invocare i presupposti della remissione in bonis (articolo 2 D.L. 16/2012).
La positiva risposta fornita con l’interpello 488-2019, con riguardo proprio al caso dell’opzione esercitata mediante la presentazione di una dichiarazione “rettificativa” nei 90 giorni susseguenti alla originaria dichiarazione (che non includeva l’opzione), consente quindi ad avviso di Assonime di superare la precedente posizione di chiusura palesata nella risposta non pubblicata dall’Amministrazione e, in particolare, di presentarsi come regola di carattere generale.
Potrebbe, a giusta ragione, evincersi un principio, del tutto coerente con il sistema e già presente in altri precedenti di prassi, secondo cui l’opzione per il regime del consolidato fiscale può essere regolarmente esercitata mediante la presentazione di una dichiarazione “tardiva”, come pure mediante la presentazione di una dichiarazione “rettificativa” se ciò avviene non oltre i termini prescritti per la “tardiva” (i 90 giorni seguenti dalla scadenza ordinaria), senza che ciò determini l’innesco delle condizioni richieste per la c.d. remissione in bonis.
Proprio a questo riguardo, infatti, ci si sofferma sulla portata dei c.d. comportamenti concludenti; essi sarebbero rilevanti ai fini della legittima attivazione della remissione in bonis mentre – stando proprio al caso che ha costituito oggetto della Risposta n. 488/2019 – non sarebbero richiesti ove l’opzione venisse espressa nella dichiarazione tardiva o nella rettificativa presentata entro i termini della tardiva.
Il principio che se ne ricava, infatti, è che è la dichiarazione ad essere lo strumento idoneo per esercitare l’opzione, sicché, sino a quando si è nei termini per cui la dichiarazione è da intendersi validamente presentata, non devono essere richiesti altri elementi esterni, come lo sono i comportamenti concludenti, che rilevano solo una volta che tale termine temporale risultasse superato.
Assonime conclude, poi, con una chiosa sul principio del legittimo affidamento e sulla sua applicazione concreta in un caso, come quello di specie, in cui una risposta pubblicata dall’Amministrazione modifica, in senso positivo per il contribuente, i contenuti precedentemente espressi in un altro documento di prassi che ha quindi condizionato in negativo il comportamento del contribuente (il quale, ad esempio, non avrà assunto come valida l’opzione per il consolidato fiscale).
A parere di Assonime, anche in una simile circostanza, la centralità del principio del legittimo affidamento nei rapporti fra contribuente ed Amministrazione dovrebbe condurre a ritenere superata la precedente risposta ostativa, anche laddove i comportamenti tenuti medio tempore dall’impresa – giocoforza condizionati dalla precedente risposta negativa all’interpello – risultassero non coerenti all’adesione al regime di consolidato fiscale.