Il tema di fondo, e che al di là del caso specifico dell’opzione al regime di consolidato fiscale potrebbe interessare più in generale tutte le opzioni che si esercitano mediante una dichiarazione annuale, è verificare se la scelta effettuata dal contribuente per la prima volta:
- o mediante la “dichiarazione tardiva”, ossia la dichiarazione presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario;
- o mediante la “dichiarazione rettificativa”, ossia quella presentata ad integrazione della precedente, e comunque entro gli stessi termini della tardiva (ossia i 90 giorni dalla scadenza ordinaria),
possa rappresentare strumento idoneo all’esercizio dell’opzione, senza dover invocare i presupposti della remissione in bonis (articolo 2 D.L. 16/2012).
La positiva risposta fornita con l’interpello 488-2019, con riguardo proprio al caso dell’opzione esercitata mediante la presentazione di una dichiarazione “rettificativa” nei 90 giorni susseguenti alla originaria dichiarazione (che non includeva l’opzione), consente quindi ad avviso di Assonime di superare la precedente posizione di chiusura palesata nella risposta non pubblicata dall’Amministrazione e, in particolare, di presentarsi come regola di carattere generale.
Potrebbe, a giusta ragione, evincersi un principio, del tutto coerente con il sistema e già presente in altri precedenti di prassi, secondo cui l’opzione per il regime del consolidato fiscale può essere regolarmente esercitata mediante la presentazione di una dichiarazione “tardiva”, come pure mediante la presentazione di una dichiarazione “rettificativa” se ciò avviene non oltre i termini prescritti per la “tardiva” (i 90 giorni seguenti dalla scadenza ordinaria), senza che ciò determini l’innesco delle condizioni richieste per la c.d. remissione in bonis.
Proprio a questo riguardo, infatti, ci si sofferma sulla portata dei c.d. comportamenti concludenti; essi sarebbero rilevanti ai fini della legittima attivazione della remissione in bonis mentre – stando proprio al caso che ha costituito oggetto della Risposta n. 488/2019 – non sarebbero richiesti ove l’opzione venisse espressa nella dichiarazione tardiva o nella rettificativa presentata entro i termini della tardiva.
Il principio che se ne ricava, infatti, è che è la dichiarazione ad essere lo strumento idoneo per esercitare l’opzione, sicché, sino a quando si è nei termini per cui la dichiarazione è da intendersi validamente presentata, non devono essere richiesti altri elementi esterni, come lo sono i comportamenti concludenti, che rilevano solo una volta che tale termine temporale risultasse superato.
Assonime conclude, poi, con una chiosa sul principio del legittimo affidamento e sulla sua applicazione concreta in un caso, come quello di specie, in cui una risposta pubblicata dall’Amministrazione modifica, in senso positivo per il contribuente, i contenuti precedentemente espressi in un altro documento di prassi che ha quindi condizionato in negativo il comportamento del contribuente (il quale, ad esempio, non avrà assunto come valida l’opzione per il consolidato fiscale).
A parere di Assonime, anche in una simile circostanza, la centralità del principio del legittimo affidamento nei rapporti fra contribuente ed Amministrazione dovrebbe condurre a ritenere superata la precedente risposta ostativa, anche laddove i comportamenti tenuti medio tempore dall’impresa – giocoforza condizionati dalla precedente risposta negativa all’interpello – risultassero non coerenti all’adesione al regime di consolidato fiscale.