Opzione per il patent box entro il prossimo 31 dicembre
di Davide DavidLe imprese con esercizio solare che per il 2016 intendono per la prima volta beneficiare del patent box devono esercitare l’opzione entro il prossimo 31 dicembre.
La stessa cosa devono fare anche le imprese che hanno già esercitato l’opzione per il 2015 ma che intendono agevolare, a decorrere da 2016, dei beni non ricompresi nella prima opzione.
Come noto, il patent box è una forma agevolativa introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014), poi aggiornata dal D.L. 3/2015 e dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2016), e consiste nella possibilità di optare per l’esclusione dal reddito complessivo di una parte dei redditi “derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili” (cfr. articolo 1, comma 39, L. 190/2014).
Peraltro rimane sempre incerto il destino dei marchi e del know how, in ragione di un possibile contrasto con le regole OCSE efficaci dal 30.06.2016.
La parte di redditi esclusa è pari al 30% (per il 2015, rectius per il primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014), al 40% (per il 2016, rectius per il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014) e al 50% per tutti i periodi d’imposta successivi ai primi due.
A particolari condizioni rimangono altresì escluse dal reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili di cui sopra.
L’opzione per il regime agevolato rileva anche per l’IRAP, con conseguente esclusione dell’ammontare determinato per le imposte sui redditi dalla base imponibile IRAP.
I soggetti che possono beneficiare del regime agevolativo sono solo quelli titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, ecc.).
Tali soggetti, per poter optare per il patent box, devono inoltre svolgere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali agevolabili “anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati” (cfr. articolo 1, comma 41, L. 190/2014).
Ai fini della determinazione della quota di reddito esclusa da tassazione, occorre distinguere a seconda che i beni immateriali agevolabili:
- siano concessi in uso a terzi (utilizzo indiretto),
- ovvero siano utilizzati direttamente.
Nel primo caso (concessione in uso a terzi) la percentuale di esclusione dal reddito va applicata ai redditi conseguiti dalla concessione in uso (da determinarsi, di norma, per differenza tra i canoni di concessione e i costi, diretti ed indiretti, connessi ai beni agevolabili).
Nel secondo caso (utilizzazione diretta) la percentuale di esclusione va invece applicata al contributo economico dei beni agevolabili alla produzione del reddito complessivo, da determinarsi tramite una apposita procedura di accordo preventivo (accordo di ruling), regolamentata dal provvedimento AdE del 1.12.2015.
In altri termini, in caso di utilizzo diretto di un bene immateriale agevolabile occorre concordare con l’Agenzia delle entrate il reddito riferibile a tale utilizzo diretto, da agevolare in applicazione del patent box.
I termini e le modalità dell’esercizio dell’opzione per il patent box (da esercitare sia in caso di concessione a terzi che di utilizzo diretto dei beni agevolabili) sono disciplinati dal decreto 30.07.2015 e dal provvedimento AdE del 10.11.2015, in forza dei quali:
- per i primi due periodi d’imposta successivi al quello in corso al 31.12.2014 (il 2015 e il 2016, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’opzione va esercitata entro il termine del periodo d’imposta in cui ha inizio il regime agevolato, previa trasmissione telematica dell’apposito modello denominato “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali” (disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, con anche il software per la trasmissione);
- a decorrere dal primo periodo di imposta che segue quelli di cui al punto precedente (il 2017, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’opzione va comunicata nelle dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.
In entrambi i casi l’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Pertanto, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che nel 2015 non hanno esercitato l’opzione e che intendono iniziare a beneficiare del patent box dal 2016, devono trasmettere telematicamente il relativo modello entro il 31 dicembre 2016.
La stessa cosa devono fare i soggetti che, pur avendo già esercitato l’opzione per il 2015, intendono ora agevolare, a decorrere dal 2016, beni immateriali non inseriti nella prima opzione.
Oltre alla trasmissione telematica del modello di opzione, i soli soggetti che utilizzano direttamente i beni immateriali agevolabili sono anche obbligati, sempre entro il 31 dicembre 2016, a presentare l’apposita istanza di ruling (di cui al provvedimento AdE del 1.12.2015).
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