Opzione per la cessione e lo sconto in fattura: comunicazione entro il 31 marzo
di Euroconference Centro Studi TributariCon il provvedimento prot. n. 2021/51374, pubblicato ieri, 23 febbraio, è stato disposto lo slittamento dei termini per l’invio, all’Agenzia delle entrate, delle comunicazioni per manifestare l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura a fronte degli specifici interventi edilizi previsti. Il termine, originariamente fissato al 16 marzo, è stato infatti portato al 31 marzo 2021.
Giova a tal proposito ricordare che, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847/2020 del 08.08.2020 sono state dettate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 D.L. 34/2020, disciplinanti, rispettivamente, il superbonus e le possibili opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura a fronte delle detrazioni previste non solo per il superbonus, ma anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Con il richiamato provvedimento è stato previsto che l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate, presentando l’apposito modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
La Comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 15 ottobre 2020 (data in cui è stata resa disponibile, appunto, la specifica procedura telematica).
Per gli interventi di ecobonus “potenziato” (di cui all’articolo 119, commi 1, 2 e 3 D.L. 34/2020) la Comunicazione può essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio, da parte dell’Enea, della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione. L’Enea, infatti, trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, e, sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle entrate riesce a verificare l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione; in mancanza, è previsto lo scarto della Comunicazione stessa.
I termini ultimi di presentazione sono:
- il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione,
- ovvero, nel caso in cui il contribuente intenda optare per la cessione del credito per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (tale opzione, lo si ricorda, sebbene riguardi solo le rate residue, è irrevocabile).
Con il provvedimento in esame, tuttavia, è stata riconosciuta una proroga al 31 marzo 2021 per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per detrazioni relative alle spese sostenute per l’anno 2020: come si legge nello stesso provvedimento, infatti, gli operatori, i consulenti e le relative associazioni di categoria avevano richiesto una proroga, proprio per riuscire a trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, con riferimento alle quali non era risultato possibile l’invio progressivo.