22 Settembre 2015

Opzione per la trasparenza: società esistenti all’1.1.15 e neocostituite

di Federica Furlani
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Come noto, l’art. 16 del D.Lgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ha disposto che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’esercizio dell’opzione e il rinnovo relativamente al regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 Tuir (ma anche consolidato fiscale e tonnage tax) deve essere effettuato direttamente con la dichiarazione modello Unico presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione, e non più con l’apposita comunicazione da presentarsi entro la fine del primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione stessa (quindi entro il 31.12 per le società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Ricordiamo che il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, a prescindere dall’effettiva percezione.

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