14 Gennaio 2017

L’opzione delle SRL per l’IRI esclude la trasparenza

di Fabio Garrini
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La legge di Bilancio 2017 ha introdotto una tassazione proporzionale per i soggetti IRPEF che possono assoggettare il reddito prodotto (al netto dei prelevamenti) all’aliquota del 24%, mentre i soci subiscono una tassazione IRPEF quale reddito d’impresa in relazione ai prelevamenti operati.

La novella normativa interviene anche nell’articolo 116 TUIR per consentire analogo meccanismo di tassazione a favore delle SRL a ristretta base societaria.

L’opzione per le SRL

Le società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi  di  settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone  fisiche  in  numero non superiore a 10 (o a 20 nel caso di società cooperativa), possono scegliere di applicare la tassazione per trasparenza del reddito prodotto, nei fatti comportandosi come una società di persone: il reddito prodotto dalla società non sconta IRES, ma viene imputato ai soci che provvederanno a versare l’IRPEF dovuta. Conseguentemente i dividendi non sconteranno alcun prelievo in capo al socio percettore.

Per accedere a tale regime occorre presentare una specifica opzione, che, secondo le previsioni recate dal D.Lgs. 175/2014, deve essere espressa nella dichiarazione da presentare nel corso dell’anno in cui si intende iniziare a beneficiare del regime.

L’articolo 1, comma 547, lett. c), della L. 232/2016 introduce nell’articolo 116 TUIR (il che esclude quindi che tale opportunità possa interessare le SRL che presentano i requisiti per applicare il regime di trasparenza “grande” ex articolo 115 TUIR) il nuovo comma 2-bis che così recita: In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione di cui all’articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo”.

Per effetto di tale previsione è consentito attivare in capo a una SRL a ristretta base societaria il meccanismo di tassazione analogo a quello che può attivare una SNC in forza dell’articolo 55-bis.

Viene però da chiedersi come innescare il regime IRI sulla SRL: occorre prima optare per il regime di trasparenza e poi esercitare l’opzione per la tassazione IRI? Da notare che tale soluzione creerebbe un problema di coordinamento tra le due opzioni, posto che la prima impone un vincolo triennale, mentre la seconda uno quinquennale, con una evidente asimmetria di non semplice gestione.

In effetti, l’interpretazione ancorata al tenore letterale della norma porta a una conclusione diversa: il nuovo comma 2-bis prevede nell’incipit “in alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2”. Quindi, l’opzione IRI deve considerarsi – appunto – alternativa all’opzione per il regime di trasparenza. In altri termini, è necessario che la SRL non sia trasparente per poter applicare le nuove regole introdotte dalla L. 232/2016.

D’altro canto, a ben vedere, a seguito dell’opzione IRI, anche una SNC cessa di essere trasparente, posto che il comma 5 dell’articolo 55-bis prevede che “L’applicazione del presente articolo esclude quella dell’articolo 5 limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.”

Ancora (e questo aspetto appare centrale), a sostegno della tesi, si deve menzionare il fatto che la L. 232/2016 ha modificato la rubrica dell’articolo 116 TUIR: in precedenza era scritto “opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria”, mentre ora è inserita la seguente formulazione, “Opzioni  per  le società a ristretta base proprietaria”, presupponendo che quelli contenuti nell’articolo 116 siano due regimi autonomi con la medesima dignità, non uno subordinato all’altro.

Conseguentemente, con l’opzione per l’IRI è possibile applicare al reddito prodotto dalla SRL le regole dell’articolo 55-bis Tuir.

Tale soluzione, peraltro, ha anche il pregio di eliminare il tema del disallineamento delle opzioni: optando per l’IRI trova applicazione il vincolo quinquennale; al termine del periodo si deciderà se mantenere il regime, oppure abbandonarlo.

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