7 Luglio 2023

Osservazioni e richieste al pvc non godono della sospensione feriale dei termini

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma 1, L. 742/1969, come modificato dall’articolo 16 D.L. 132/2014, conv., con modif., in L. 162/2014, prevede la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

Pertanto, durante questi 31 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, etc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale.

Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l’unità di misura del giorno”.

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