Ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia: nuovi elementi da attenzionare per le aziende
di Elena FraternaliIl 6 ottobre scorso l’Unione europea ha adottato l’ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia a seguito del protrarsi della guerra in Ucraina. In particolare, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 259I il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/1904 che ha modificato il Regolamento (UE) 833/2014, istituendo nuove misure restrittive.
Tale recente intervento normativo merita un sistematico approfondimento da parte delle imprese sia per quanto riguarda i divieti all’importazione e all’esportazione previsti ma anche per ciò che concerne le relative deroghe.
Di seguito si intende offrire una analisi schematica delle modifiche principali apportate al Regolamento 833/2014.
Restrizioni all’esportazione
Per quanto riguarda i divieti all’esportazione, il citato Regolamento 2022/1904 ha introdotto il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencate nell’Allegato I del Regolamento Ue 258/2012, anche non originari dell’Unione.
Profonde modifiche sono state altresì apportate all’articolo 3 quater del Regolamento 833/2014, che ha previsto due deroghe al divieto di esportazione dei prodotti elencati nella nuova “Parte B” dell’allegato XI (beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale).
Tali beni possono essere esportati fino al 6 novembre 2022, qualora siano oggetto di contratti conclusi prima del 7 ottobre o di contratti accessori a questi ultimi, nonché, in presenza di autorizzazione delle autorità competenti, detti beni elencati nell’allegato XI, parte B, possono essere esportati dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative (articolo 3 quater, par. 6 bis).
È stato, poi, ulteriormente modificato l’allegato VII del Regolamento 833/2014 per quanto concerne il divieto di esportazione dei beni cd. “quasi dual use”, ove sono stati inclusi nuovi prodotti tra cui taser elettrici, spray urticanti, prodotti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici, apparecchi fotografici.
Sempre con riferimento al divieto di esportazione, vendita, trasferimento diretto e indiretto, il Regolamento 2022/1904 ha previsto la modifica dell’articolo 3 duodecies, par. 1, Regolamento Ue 833/2014 avente ad oggetto i beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, elencati nell’allegato XXII.
Tale modifica ha stabilito due deroghe al divieto di export:
- per i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 detto divieto non si applica fino all’8 gennaio 2023, per i contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori a questi ultimi;
- in caso di autorizzazione da parte delle autorità competenti, quando risulti necessario ai fini della costituzione, gestione, manutenzione, approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile; per la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali; per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.
Restrizioni all’importazione
Per ciò che concerne, invece, le restrizioni all’importazione, il Regolamento 2022/1904 ha modificato l’articolo 3 octies del Regolamento 833/2014 con riferimento ai prodotti siderurgici di cui all’Allegato XVII.
In particolare, è stato previsto l’ulteriore divieto di importare detta merce anche indirettamente, ossia nei casi in cui tali componenti di origine russa si trovino all’interno di beni sottoposti a trasformazione in un Paese terzo.
Detto divieto decorre dal 30 settembre 2023 per tutti i prodotti elencati nell’Allegato XVII, dal 1° aprile 2024 per i prodotti con codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per i beni con codice NC 7207 12 10. Per i beni di cui alle voci doganali citate sono stati altresì previsti determinati contingenti quantitativi.
Anche in tale caso la norma prevede alcune deroghe sia contrattuali (possibilità di eseguire fino all’8 gennaio 2023 i contratti stipulati prima del 7 ottobre aventi a oggetto prodotti elencati nella “parte B” dell’allegato XVII) che di necessità, come per i beni dell’allegato XXII.
In ultimo, si segnala la modifica dell’Allegato XXI che elenca i beni che generano introiti significativi per la Russia per i quali è previsto il divieto di acquisto, trasferimento o importazione verso l’Unione europea. A tale elenco sono stati aggiunti nuovi prodotti, individuati tramite i rispettivi codici di classificazione doganale, raccolti nella “Parte B”, per cui sono comunque previste alcune deroghe. È infatti possibile procedere con l’importazione fino all’8 gennaio 2023 per i beni oggetti di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del pacchetto sanzionatorio, nonché per i prodotti necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari o dietro espressa autorizzazione dell’autorità doganale per le medesime casistiche già analizzate con riferimento all’Allegato XXII.
Alla luce delle nuove restrizioni, considerando le numerose aggiunte apportate agli elenchi di merci soggette ai divieti di importazione ed esportazione, occorre per le aziende effettuare una nuova analisi delle proprie merci (valutandone correttamente i codici di classificazione doganale), dei flussi (anche con riferimento all’origine dei componenti dei prodotti acquistati) nonché degli accordi commerciali stipulati con le controparti, al fine di mettersi al riparo da eventuali sanzioni di carattere sia amministrativo che penale.