Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di P.A., sia quando l’acquisto è relativo all’ambito della sfera non commerciale – ossia nella veste istituzionale – sia quando l’acquisto riguarda l’attività d’impresa esercitata.
Lo split payment è diretto esclusivamente alle operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.
Devono, pertanto, ritenersi escluse le operazioni (ad es., piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.
La scissione dei pagamenti va coordinata con la disciplina contenuta nell’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, così come novellato dalla L. 205/2017 (commi da 986 a 989), secondo cui “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo…”.
Trattasi della verifica preventiva telematica che deve essere fatta, da parte:
- delle P.A.;
- degli enti pubblici economici e non economici;
- delle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico;
sul credito effettivamente vantato dal fornitore e sull’ammontare che possa essergli legittimamente corrisposto. La verifica va eseguita anche in ipotesi di pagamenti derivanti da provvedimento del giudice, ad esempio in conseguenza di un giudizio di ottemperanza.
Relativamente alle operazioni rientranti nel regime della scissione contabile, l’obbligo di verifica ricorre solo se il conseguenziale pagamento, al netto dell’Iva, risulti superiore a cinquemila euro.
In via generale, invece, l’importo da considerare va computato al lordo dell’Iva.
Sul punto è intervenuta la circolare del 21 marzo 2018, n. 13, della Ragioneria Generale dello Stato recante chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina di cui all’articolo articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, nonché di quella contenuta nel relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Secondo il documento ministeriale “allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell’individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all’articolo 48-bis, non dovranno considerare l’Iva, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo al netto dell’Iva”.
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