24 Ottobre 2015

Pagamento con cambiali e momento di effettuazione Iva

di Comitato di redazione
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Cosa succede, in ambito Iva, qualora vengano consegnate cambiali alla controparte, ovviamente in un istante anteriore a quello in cui si verifica il momento impositivo dell’operazione, ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972?

Vero è che la cambiale non rappresenta più uno strumento diffuso in maniera così capillare; pur tuttavia, può capitare ancora di incrociarne sul nostro cammino.

Secondo la datata R.M. n. 330541/1981, si sosteneva la coincidenza del pagamento con quello della consegna del titolo, con la conseguenza di dover considerare perfezionata l’operazione in tale momento.

Ragionando in modo contrario, volendosi cioè far coincidere l’effettuazione dell’operazione con il momento in cui il titolo viene “onorato” da parte dell’emittente, il soggetto tenuto ad emettere la fattura non sarebbe in condizione di conoscere il momento in cui deve assolvere a tale obbligo, considerata la caratteristica della cambiale quale titolo di credito circolante mediante girata.

Successivamente, con R.M. n. 352856/1983, si è considerata la differente ipotesi della cambiale contenente la clausola di non cedibilità di cui all’articolo 1260.

Qui, non potendo la cambiale, con la clausola non cedibile ex art. 1260, secondo comma, costituire un legittimo strumento per ottenere un realizzo anticipato del credito, attraverso l’operazione dello sconto, si riteneva che con il suo rilascio non si realizzasse il momento impositivo agli effetti Iva, che invece va individuato al momento del pagamento delle rate previste, a scadenza fissa.

Anche la giurisprudenza si è occupata della questione; al riguardo, possiamo qui ricordare la sentenza n. 7348/2003, rilasciata dalla Corte di Cassazione.

I giudici ricordano che “il versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ai sensi dell’art. 6, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633”, così come, in caso di vendita di cosa futura, “il venire ad esistenza del bene, che comporta gli effetti traslativi della proprietà, “è segnato dal completamento del fabbricato” (Cassazione, n. 3854/1989).

Rammentato ciò, si ricorda che il vaglia cambiario contiene la promessa incondizionata di pagare una somma ad una determinata scadenza. Ne consegue che “la pretesa di voler riconoscere verificato il presupposto impositivo al momento della sottoscrizione delle cambiali, per l’importo integrale di esse, anche per quelle a scadere, è erronea: l’emissione di pagherò cambiari può configurare obbligo di emissione di fattura, per il prenditore, solo nella parte in cui l’obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la parte dell’importo per cui il debitore abbia semplicemente promesso il pagamento”. Né appare rilevante la considerazione circa l’autonomia e astrattezza del rapporto cambiario, che consentirebbe al prenditore di avere benefici economici dall’emissione, attraverso la cessione del titolo o lo sconto bancario: l’obbligo di fatturazione è fatto derivare dalla legge dal pagamento, non dalla semplice promessa della prestazione.

Ecco che dunque ci pare che si cominci a muovere su un diverso piano di ragionamento, tendente a sottrarre alla semplice emissione delle cambiali valore capace a far configurare l’esistenza del momento impositivo.

La stessa giurisprudenza, però, non ha sempre mantenuto il medesimo approccio, come si può evincere dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 15732/2008.

Si analizzava la correttezza di una sentenza così costruita: “l’importo di L. 1.000.000.000, non è assoggettabile a imposizione fiscale in quanto non risulta effettivamente pagato. Dagli atti risulta che sia l’importo in contanti (sembrerebbe per 100 milioni) che le cambiali (per i residui 900 milioni) vennero rilasciate a titolo di garanzia e deposito, e che l’operazione era stata sottoposta a condizione sospensiva. Ne deriva che la fatturazione doveva avvenire solo all’atto del pagamento“.

I giudici, però, rilevano che tale assunto non può essere condiviso e la sentenza impugnata deve essere annullata.

Infatti:

  • le cambiali sono titoli di credito esecutivi ed all’ordine, vale a dire documenti dai quali risulta un credito certo, liquido ed esigibile, nonché cedibile mediante girata o sconto;
  • in quanto tali costituiscono un mezzo ordinario di pagamento sostitutivo della moneta e, secondo la vigente normativa sia civilistica che tributaria, il pagamento si considera effettuato all’atto del loro rilascio.

Quindi, diversamente da quanto affermato dalla sentenza di merito, sussisteva – secondo la disciplina dell’Iva –  l’obbligo della fatturazione da parte del soggetto che ha effettuato le prestazioni di servizio di cui l’importo in questione costituiva corrispettivo, non potendosi ritenere che l’imponibilità delle prestazioni.

Abbiamo allora posto in evidenza come, a prescindere dalla esistenza di particolari clausole sui titoli, il parere (datato) dall’Amministrazione finanziaria, così come la giurisprudenza più recente, sembra considerare rilevante, ai fini della configurazione del momento impositivo ai fini Iva, la semplice consegna della cambiale, a prescindere dalla esistenza di una successiva scadenza.