Il pagamento dell’imposta contestuale all’impugnazione non è spontaneo
di Angelo GinexLa Corte di Cassazione, con ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2231, ha risposto alla problematica attinente alla qualificazione del pagamento di una cartella esattoriale effettuato contestualmente all’impugnazione della stessa: tale adempimento va considerato come spontaneo, sancendone quindi l’irripetibilità, o come finalizzato solo ad evitare la possibile fase esecutiva dell’imposta dovuta?
Per comprendere meglio il caso oggetto dell’esame della Suprema Corte, è d’uopo ripercorrere la vicenda che l’ha generato.
L’Agenzia delle Entrate notificava alle parti di una compravendita immobiliare gli avvisi di rettifica e liquidazione relativi alla maggiore imposta di registro dovuta: gli acquirenti impugnavano gli atti impositivi, mentre la società venditrice non proponeva alcun ricorso.
Dopo aver appreso l’esito vittorioso della controversia, la venditrice decideva di impugnare la cartella esattoriale avente ad oggetto la predetta imposta di registro, provvedendo nello stesso momento al suo pagamento onde evitare l’esecuzione forzata nelle more del processo.
Sia in primo grado che nel successivo giudizio d’appello, però, il ricorso promosso dalla società venditrice veniva ritenuto inammissibile per inapplicabilità dell’articolo 1306 cod.civ. alla fattispecie concreta: in particolare, secondo i giudici di merito, il pagamento della cartella era da considerarsi come un atto di spontanea acquiescenza, con la conseguenza che la venditrice non poteva eccepire il giudicato favorevole, ottenuto dagli acquirenti sulla stessa vicenda.
Più precisamente, la Commissione tributaria regionale basava la propria decisione sull’assunto della mancanza di prova circa l’anteriorità della proposizione dell’impugnazione rispetto al pagamento, condizione necessaria per ritenere insussistente il carattere spontaneo dello stesso.
Pertanto, la società venditrice proponeva ricorso in Cassazione, motivandolo sulla scorta dell’erronea applicazione dell’articolo 1306 cod.civ.: in estrema sintesi, essa sosteneva che il pagamento dell’imposta, eseguito contemporaneamente all’impugnazione della cartella ad essa relativa, non può considerarsi ostativo alla possibilità di estendere il giudicato favorevole ottenuto dai condebitori solidali, poiché appare immanente la sua natura non spontanea e la sua giustificazione causale, la quale non può sicuramente essere l’adesione alla pretesa tributaria.
I Giudici di legittimità, chiamati a comporre il sopraccitato contrasto interpretativo, hanno statuito il seguente principio di diritto: “l’acquirente di un immobile, al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell’imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell’atto fosse inferiore a quello reale, può – impugnando il suddetto avviso di liquidazione – opporre all’erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l’acquirente), anche se non abbia impugnato l’avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione, ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, solo in quest’ultimo caso essendo irripetibile quanto versato; non può ritenersi che il pagamento di una cartella, effettuato solo all’atto della ricezione della cartella esattoriale, allo scopo di evitare l’esecuzione forzata, ed accompagnato, come nella specie, dalla contestuale impugnazione della cartella medesima, possa definirsi spontaneo” (cfr., ex multis Cass., sentenze nn. 4641/2011, 7334/2008, 12014/2006).
In altri termini, la mera contestualità del pagamento dell’imposta con l’impugnazione della cartella ad essa relativa non costituisce un argomento di prova sufficiente a dimostrare la spontaneità del pagamento della maggiore imposta oggetto della medesima, essendo tale adempimento evidentemente finalizzato solo ad evitare l’inizio della procedura esecutiva.
Corollario di quanto appena enunciato è che l’eccezione di giudicato favorevole, ottenuto dai coobbligati solidali, risulta estendibile anche alla parte che non abbia proposto impugnazione avverso l’atto prodromico alla cartella.