15 Maggio 2024

Pagamento rateale del saldo e del primo acconto di imposte e contributi

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In attuazione di taluni principi e criteri direttivi dettati dalla L. 111/2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, il D.Lgs. 1/2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, ha operato una revisione generale degli adempimenti tributari.

Nello specifico, l’articolo 8, D.Lgs. 1/2024, ha apportato modifiche alla previsione di cui all’articolo 20, D.Lgs. 241/1997, secondo cui tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita Iva e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps – hanno la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e del primo acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.

Ai sensi del citato articolo 20, D.Lgs. 241/1997, è previsto che il contribuente possa versare in rate mensili di pari importo – con la maggiorazione degli interessi del 4 % annuo per le rate successive alla prima, decorrenti dal mese di scadenza previsto dall’articolo 17, D.P.R. 435/2001 – le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto”.

Ciò significa che, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, la citata novella interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:

  • il differimento – dal mese di novembre al 16.12 – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e primo acconto;
  • l’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Pertanto, il nuovo impianto normativo consente a tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, di avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto di imposte e contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento.

A tal fine, secondo quanto chiarito con circolare n. 9/E/2024, la rateizzazione dell’acconto riguarda solamente il primo acconto (si vedano, in tal senso, la relazione tecnica allo schema di decreto legislativo, AG93, e le istruzioni relative ai modelli di dichiarazione dei redditi delle Società di capitali e degli Enti non commerciali approvati in data 28.2.2024).

Inoltre, rileva la compilazione, all’interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto.

In ossequio alle esigenze di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, è previsto altresì che le rate mensili (di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi) siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, a condizione che il piano di rateazione venga “completato” entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito.

Dunque, il contribuente che intende rateizzare i versamenti opera nei termini di seguito indicati:

  • determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
  • suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al precedente punto 1);
  • versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’articolo 17, D.P.R. 435/2001;
  • versa le successive rate, con maggiorazione di interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.

Sempre nella citata circolare n. 9/E/2024, a titolo esemplificativo, sono state riportate le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica intenzionata a rateizzare l’ammontare del saldo Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2024 e relativa al periodo d’imposta 2023.

Ipotizzando che il contribuente voglia ripartire l’onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso di specie, avremmo 7 rate), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:

  • la prima rata, entro il 1.7.2024;
  • la seconda rata, entro il 16.07.2024;
  • la terza rata, entro il 20.08.2024;
  • la quarta rata, entro il 16.09.2024;
  • la quinta rata, entro il 16.10.2024;
  • la sesta rata, entro il 18.11.2024;
  • la settima e ultima rata, entro il 16.12.2024.

In definitiva, salvo eventuali, ulteriori modifiche, il secondo acconto delle imposte dovrà essere pagato prima che sia terminato il pagamento dilazionato del saldo e del primo acconto.