10 Giugno 2024

Parificazione fiscale quasi perfetta per le società agricole

di Luigi Scappini
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Per quanto riguarda l’imposizione diretta delle attività agricole, un ruolo determinante viene svolto dalla forma giuridica con la quale dette attività vengono esercitate; infatti, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 662/1996, scontano una tassazione su base catastale solamente le ditte individuali, le società semplici e gli enti non commerciali.

Al contrario, le altre forme di società di persone, nonché le società di capitali e le cooperative, producono sempre un reddito di impresa che, al rispetto di determinati requisiti, in alcuni casi può essere determinato su base catastale ma, come affermato dall’articolo 3, D.L. 213/2007, sempre reddito di impresa rimane.

Infatti, a decorrere dal 2007, alle società agricole, con esclusione di quelle costituite in forma di Spa e Sapa, è concessa la possibilità di poter optare per la determinazione del reddito che, come detto, rimane comunque di impresa, secondo le regole di cui all’articolo 32, Tuir, e quindi dichiarando un reddito fondiario.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF