Parte la riforma dello sport: guida agli adempimenti – prima parte
di Guido MartinelliIl Ministro Abodi ha confermato, sia nella audizione presso le commissioni della Camera che hanno in atto una indagine sullo sport, sia in varie uscite pubbliche che, sia pure, forse, con qualche innovazione, il D.Lgs. 36/2021 nelle parti di maggiore impatto per i sodalizi sportivi, avrà efficacia dal prossimo 1° luglio.
Proviamo, quindi, a disegnare un percorso di quali possano essere i suggerimenti da dare per farsi trovare “pronti” alla data indicata.
Quanto sarà indicato varrà, salvo diversa espressa indicazione, sia per le associazioni che per le società sportive dilettantistiche
Andrà riletto lo statuto sociale. In particolare si dovrà porre attenzione a che:
- l’oggetto sociale preveda lo svolgimento in via principale di attività sportive;
- sia espressamente prevista la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali;
- nel caso in cui sia prevista la clausola di incompatibilità del ruolo di amministratore in più sportive affiliate al medesimo organismo, è necessario adeguarla al nuovo testo recato dall’articolo 11 D.Lgs. 36/2021;
- verificare che l’eventuale norma sul divieto di lucro indiretto sia conforme a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto in esame.
Nel caso in cui la sportiva volesse poi richiedere anche l’iscrizione al Runts, così diventando anche ente del terzo settore, si rende necessario verificare anche la conformità alle previsioni del D.Lgs. 117/2017.
In tale ultimo caso, si ricorda, le associazioni dovranno espressamente prevedere anche l’elettorato attivo in capo ai propri associati minorenni da esercitarsi per il tramite di chi ne detiene la responsabilità genitoriale.
Le società di capitali e le cooperative dovranno valutare l’opportunità di inserire o meno in statuto la parziale distribuzione di utili prevista ai commi 3, 4, 5 dell’articolo 8 del decreto.
Si segnala che, nel caso in cui si decidesse di andare in questa direzione, potrebbero venire meno le agevolazioni fiscali espressamente previste per le ssd “non lucrative”.
Il decreto non fissa termini entro i quali dovranno essere operate queste modifiche statutarie da parte dei soggetti che erano già iscritti al Registro Coni.
Riteniamo che trovi comunque applicazione l’articolo 10, comma 4, e, pertanto, in caso di verifica da parte degli ispettori del dipartimento, questi diffideranno: “gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico”.
Si pone il tema di cosa possa accadere, nelle more della regolarizzazione degli statuti, in caso di verifica da parte della Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza.
Il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito con atto avente forza di legge e, pertanto, da considerarsi a tutti gli effetti un registro pubblico (contrariamente al vecchio registro Coni che, essendo nato da un atto amministrativo, ovvero da delibera Consiglio Nazionale del Coni, non poteva avere efficacia certificativa).
Pertanto si ritiene che, fino ad un eventuale provvedimento di cancellazione, in caso di verifica fiscale, non possa essere disconosciuta la natura di associazione o società sportiva dilettantistica a causa di carenze quali quelle sopra indicate.
Gli adempimenti di cui al comma 6 dell’articolo 33 (nomina del responsabile della protezione dei minori) potranno essere posticipati fino alla data di approvazione dello specifico decreto che dovrà essere emanato in materia entro il 30 giugno 2024.
Dovrà essere, infine, verificato che tutti i propri tesserati minorenni che abbiano comunque compiuto i 14 anni di età abbiano prestato personalmente (sottoscrivendolo) il loro assenso al tesseramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del decreto in esame.
Definiti questi adempimenti che definiremo “civilistici”, si dovranno affrontare i nuovi temi del lavoro sportivo.
Sarà quindi necessario fare un elenco di tutti i soggetti (atleti, tecnici, dirigenti, addetti all’impianto sportivo) che svolgono attività in favore o comunque per conto del sodalizio sportivo che dovranno essere suddivisi in 4 gruppi:
- volontari;
- lavoratori sportivi;
- addetti all’impianto sportivo;
- amministratori.
Tra i volontari inseriremo, indipendentemente dalla qualifica e dal tipo di attività svolta, tutti coloro i quali: “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ma esclusivamente con finalità amatoriali”.
Potranno essere sia tesserati che non tesserati all’organismo affiliante di riferimento della sportiva.
Per ragioni pratiche (evitare la tenuta del registro dei volontari) appare opportuno tesserare tutti. Fatto ciò si verifica se tra le coperture assicurative garantite in automatico con il tesseramento esiste anche la copertura per la responsabilità civile.
Nel caso in cui così fosse nessun altro adempimento sarà necessario porsi a tale titolo.
Se la copertura per responsabilità civile, invece, non fosse presente nelle coperture offerte dall’ente affiliante sarà necessario sottoscrivere una polizza assicurativa per tale garanzia che copra tutti i tesserati del sodalizio sportivo.