Parte la riforma dello sport: guida agli adempimenti – seconda parte
di Guido MartinelliProseguendo l’analisi avviata con il precedente contributo, giova ricordare che, per quanto riguarda i volontari (ma il discorso ricomprende anche la categoria di lavoratori sportivi) dovrà essere adottata la delibera che ne preveda il riconoscimento delle spese vive sostenute per l’effettuazione delle trasferte fuori dal loro comune di residenza e i relativi criteri (ammontare del rimborso chilometrico, eventuali massimali per spese di vitto e alloggio, tipologia di classi da poter utilizzare per i viaggi in treno e in aereo).
Si ricorda che ad atleti e tecnici, sia se inquadrati come volontari che come lavoratori sportivi, potranno essere riconosciuti i premi di cui al comma 6 quater dell’articolo 36 del decreto.
Nessun altro adempimento è richiesto dalla riforma a carico dei volontari.
Successivamente sarà necessario individuare i soggetti che svolgono la loro attività a fronte di un compenso da collocare nell’inquadramento come lavoratori sportivi.
Questa categoria è tipizzata dall’articolo 25, comma 1. Nella categoria degli istruttori potranno essere collocati solo quelli dotati di qualifica rilasciata da una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva per una specifica disciplina sportiva individuata, al momento, tra quelle approvate dal Consiglio Nazionale del Coni.
Una riflessione va fatta sulla figura del direttore sportivo.
Infatti, la definizione di cui all’articolo 2 lo individua come colui che “cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva”, locuzione che lo avvicina molto alle mansioni del collaboratore amministrativo-gestionale.
La prima figura è però più spinta verso l’aspetto agonistico (ha infatti competenza anche nella gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori), la seconda verso quello amministrativo e di bilancio.
Intanto si ricorda che, ove qualcuno di queste figure sia stata operativa anche nel mese di giugno, sarà necessario riconoscergli il compenso, ove si intenda applicare l’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir nel corso del medesimo mese in quanto, dal 1° luglio, la norma sarà abrogata e, pertanto, non potremo riconoscere alcun importo così qualificato anche se riferito al mese precedente per competenza.
A questo punto dovremo individuare i lavoratori sportivi che “presumibilmente” non riceveranno compensi per lavoro sportivo (da uno o più soggetti dell’ordinamento sportivo) complessivamente di importo non superiore ai 5.000 euro e che non siano già dotati di partita iva (in tal caso provvederanno ad emettere per le loro prestazioni regolare fattura).
Se costoro saranno già in attività al 1° luglio si suggerisce, in assenza di pubblicazione di documenti di prassi amministrativa di segno diverso, di trasmettere, seguendo i canali tradizionali, una comunicazione ai competenti uffici del lavoro per inizio attività di collaborazione occasionale.
Per queste figure non sarà necessario alcun adempimento ulteriore (si è in attesa di chiarimento sull’eventuale obbligo di copertura assicurativa Inail) che non sia l’invio della certificazione unica l’anno successivo.
Al momento di ogni pagamento dovrà rilasciare apposita autocertificazione (il cui testo potrà essere ricavato anche dal “Formulario della riforma dello sport” di prossima pubblicazione da parte della nostra casa editrice) dalla quale si possa ricavare che con il compenso riconosciuto il lavoratore supererà o meno il limite dei 5.000 euro.
Ove avvenisse l’esubero si dovrà darne comunicazione al registro delle attività sportive e si dovrà applicare la ritenuta previdenziale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del sodalizio sportivo.
In presenza di compensi superiori ai 5.000 euro o che comunque nell’insieme delle attività sportive praticate superasse tale limite, sarà necessario procedere all’inquadramento del rapporto come prestazione di lavoro autonomo o subordinato.
A tal fine ci viene incontro la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa prevista per le prestazioni di durata settimanale non superiori alle 18 ore al netto del tempo dedicato all’attività agonistica.
Rimane ovvio che al fine di poter provare l’impegno richiesto al lavoratore sarà necessario procedere alla sottoscrizione di regolare contratto.
Se si rientrasse in tale limite (o se, comunque, a seguito di eventuale certificazione del contratto il rapporto rientrasse nella fattispecie in esame) se ne dovrà dare sempre comunicazione al registro delle attività sportive e si dovrà richiedere autocertificazione che con il compenso elargito si superano i 5.000 euro ma non i 15.000, tetto da cui poi scatterebbero anche le ritenute di carattere fiscale.
Si procederà al versamento delle ritenute previdenziali (si ricorda che fino al 31.12.2027 saranno calcolate sul 50% del compenso), assistenziali e al pagamento del premio Inail.
In caso di presenza, invece, di eterodirezione e dei conseguenti indizi di subordinazione si dovrà invece provvedere alla regolare assunzione come lavoratore dipendente sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalla Federazione di appartenenza.
Gli adempimenti per i rapporti di lavoro per compensi fino a 15.000 euro potranno essere svolti tramite e con l’assistenza del registro delle attività sportive; per importi superiori dovranno essere gestiti direttamente dal committente secondo le prassi consuete per ogni tipologia di rapporto di lavoro.