22 Marzo 2023

Parte la riforma dello sport: guida agli adempimenti – terza parte

di Guido Martinelli
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Proseguendo l’analisi avviata con il precedente contributo, il secondo gruppo da “classificare” saranno i collaboratori amministrativo – gestionali.

Abbiamo già accennato che trattasi di soggetti, che in questo caso possono anche non essere tesserati, che si occupano della gestione organizzativa e amministrativa della sportiva.

Nei loro confronti non si applica la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di durata inferiore alle 18 ore.

Pertanto, si porrà inizialmente un problema di inquadramento precisando che, comunque, anche per gli amministrativo – gestionali non si applica la presunzione di rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui la collaborazione sia organizzata dal committente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Ciò in quanto l’eccezione di cui alla lettera d), del comma 2 di detta norma non ha effetto solo verso i lavoratori sportivi ma verso tutti i prestatori d’opera di un sodalizio sportivo.

Gli adempimenti degli amministrativo-gestionali non potranno essere assolti tramite il registro delle attività sportive ma sarà necessario rispettare tutti gli adempimenti previsti per le ordinarie tipologie di rapporto di lavoro.

Detto rapporto potrà essere svolto in maniera professionale (con partita Iva) o con rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso si applicheranno le norme ordinarie per tale tipologia di rapporti.

Ove, invece, sussistessero gli estremi della collaborazione coordinata e continuativa, allora troverà applicazione sia il calcolo del contributo previdenziale sul 50 per cento del provento, sia le due fasce di esonero dei 5.000 euro ai fini previdenziali e 15.000 ai fini fiscali previste per la generalità degli altri lavoratori sportivi.

Nel caso in cui un prestatore d’opera inquadrabile come lavoratore sportivo o collaboratore amministrativo-gestionale fosse anche dipendente di una amministrazione pubblica sarà necessario acquisire, in fase di costituzione del rapporto, apposita autorizzazione a detta prestazione rilasciata dalla amministrazione di appartenenza.

Un terzo gruppo sono gli addetti agli impianti sportivi.

Rientrano in questa categoria tutti gli operatori a vario titolo sull’impianto: custodi, manutentori, addetti alle pulizie, giardinieri, addetti ai punti vendita (ristoro e merchandising), cassiera, addetto al marketing.

Tali funzioni potranno essere esternalizzate (ossia affidate con accordo di appalto di servizi ad aziende terze regolarmente iscritte alla Camera di Commercio) o svolte tramite personale dipendente. Non appaiono praticabili soluzioni diverse.

In caso di assunzione questa dovrà avvenire con iscrizione alla gestione spettacolo dell’Inps.

Infine la figura degli amministratori, ossia dei componenti dei consigli direttivi o di amministrazione di una Asd o Ssd riconosciuta ai fini sportivi.

Nessun ostacolo a riconoscere un compenso, purché questo non sia di ammontare tale da poter essere considerato una distribuzione indiretta di utili.

Gli amministratori non sono lavoratori sportivi; godono soltanto, ai sensi del già citato articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015 della possibilità di essere inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi, non applicandosi anche a loro la presunzione di lavoro subordinato prevista.

Qui si pone un problema piuttosto diffuso nel mondo dello sport.

L’amministratore (spesso Presidente) che svolga anche funzioni di istruttore.

Al fine di poter godere delle agevolazioni di cui all’articolo 67 Tuir si inquadrava come volontaria la prestazione di amministratore e retribuita quella di istruttore.

Si ritiene che questa strada sia difficilmente percorribile, in specie in quelle situazioni in cui il ruolo dell’amministratore è prevalente (spesso accade che è proprietario dei macchinari, che gli altri componenti del direttivo sono legati da rapporto di parentela, che non esiste una delibera di nomina come istruttore, ecc.).

Appare preferibile inquadrare tutto come compenso amministratore e assoggettarlo ai conseguenti adempimenti senza ricorso alle facilitazioni previste per il lavoro sportivo.

Per tutti i lavoratori sarà necessario garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

Agli stessi dovrà essere garantito anche il controllo medico della idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio della pratica sportiva.

Ove all’interno del sodalizio fossero presenti istruttori o direttori tecnici che sono stati regolarizzati alla luce di quanto previsto dal D.M. 15.03.2005, a far data dal 1° luglio, avranno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 36/2021 a meno che non optino, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.