Partecipazioni estere al nodo dividendi
di Ennio Vial
L’investimento in una società estera può avvenire in linea di massima attraverso un veicolo italiano, ossia una società di capitali, oppure direttamente come persona fisica. Varie sono le ragioni che fanno propendere per una o per l’altra soluzione. In questa sede analizzeremo la questione sotto il mero aspetto fiscale connesso alla tassazione dividendi rimpatriati.
Dobbiamo evidenziare come le conclusioni varino a seconda che l’investimento sia effettuato in un Paese comunitario o extracomunitario. Nel primo caso, l’interposizione della società di capitali italiana offre la possibilità di beneficiare della direttiva madre figlia e di annullare quindi la ritenuta in uscita nel Paese della fonte. Ovviamente, la direttiva madre figlia non opera in ipotesi di paese extra-comunitario e potrà essere presente una ritenuta in uscita.
La tassazione dei dividendi dalla predetta società al socio italiano segue le classiche regole dei dividendi domestici.
Ai fini del raffronto, ipotizziamo che si tratti di una partecipazione qualificata e trascuriamo le addizionali regionali e comunali per praticità. Si ipotizzi inoltre una ritenuta in uscita (ritenuta convenzionale) dal paese estero del 10%. Come si evince dalla successiva tabella i dividendi in capo alla società sono tassati sul 5% e scontano l’IRES al 27,5%. I dividendi in capo alla persona fisica sono tassati sul 49,72% e ho ipotizzato un’aliquota IRPEF pari al 43%.
Paese UE | |
Utile post imposte |
1.000 |
ritenuta alla fonte |
0 |
dividendi in uscita |
1.000 |
SRL ITALIA | |
dividendo in entrata |
1.000 |
IRES |
14 |
dividendo distribuito |
986 |
PERSONA FISICA | |
dividendo percepito |
986 |
Irpef 43% |
211 |
tassazione complessiva |
225 |
Diversamente, in ipotesi di percezione del dividendo direttamente dalla persona fisica il prelievo è il seguente.
Paese UE | |
Utile post imposte |
1.000 |
ritenuta alla fonte |
100 |
dividendi in uscita |
900 |
PERSONA FISICA | |
dividendo percepito |
900 |
Irpef 43% |
214 |
credito imposta |
50 |
tassazione complessiva |
264 |
In questo caso la tassazione cresce in quanto il Paese estero deve applicare la ritenuta convenzionale non essendoci la direttiva madre figlia.
Se la società è extracomunitaria l’ipotesi della partecipazione detenuta direttamente dalla persona fisica rimane immutata mentre quella della società è rappresentata nella successiva tabella. Ipotizziamo sempre una ritenuta convenzionale del 10% indifferenziata rispetto al percettore.
Paese EXTRA UE | |
Utile post imposte |
1.000 |
ritenuta alla fonte |
100 |
dividendi in uscita |
900 |
SRL ITALIA | |
dividendo in entrata |
900 |
IRES |
14 |
credito di imposta |
5 |
dividendo distribuito |
891 |
PERSONA FISICA | |
dividendo percepito |
891 |
Irpef 43% |
191 |
tassazione complessiva |
299 |
Appare di tutta evidenza come nel caso di detenzione di una società in un paese extra UE l’interposizione di una società italiana peggiora il carico impositivo, in quanto la ritenuta in uscita operata nel Paese della fonte viene riassorbita solo per il 5% del suo ammontare e non per il 49,72% come diversamente accade per la persona fisica.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 165 co. 10 del Tuir se il reddito concorre alla base imponibile in misura proporzionale, anche il credito vene scomputato con la medesima caratura.
L’esempio, tuttavia, ipotizza che la ritenuta in uscita non discrimini le persone fisiche dalle società. Spesso, invece, la detenzione attraverso un veicolo societario riduce la ritenuta in uscita.