Partecipazioni immobilizzate e cambiamento del criterio di valutazione
di Federica FurlaniAi sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 4, codice civile, le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate possono essere valutate secondo due criteri alternativi:
- il metodo del costo;
- il metodo del patrimonio netto, riconoscendo pertanto i risultati della partecipata contestualmente alla loro formazione.
Una volta scelto il criterio di valutazione più opportuno e rappresentativo, un eventuale suo cambiamento non può essere arbitrario in quanto i principi contabili ne tutelano l’uniformità e la costanza nel tempo.
Può tuttavia succedere che il metodo del patrimonio netto “debba” venir abbandonato in quanto la partecipante ha perso il controllo e/o l’influenza notevole sulla partecipata (presupposto per la sua applicazione), oppure quando la partecipazione non costituisce più un’immobilizzazione essendo stata iscritta nell’attivo circolante in previsione di una cessione a breve termine.
Come comportarsi in questi casi? Quale valore attribuire alla partecipazione nel bilancio dell’esercizio in cui avviene il cambiamento?
Innanzitutto è necessario assumere quale valore di costo della partecipazione quello risultante nel bilancio dell’esercizio precedente a quello in cui si è verificato il cambiamento ed esso costituirà il limite anche per gli eventuali ripristini di valore.
Successivamente, nella determinazione del valore da iscrivere a bilancio, il valore di costo come sopra determinato, dovrà ridursi nel caso di eventuali perdite durevoli di valore, sempre che la partecipazione permanga tra le immobilizzazioni finanziarie; se invece viene iscritta nell’attivo circolante, l’importo assunto quale valore di costo verrà confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, ai fini di adottare il minore dei due.
Nel caso invece in cui la società possegga una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, se redige il bilancio consolidato, la partecipazione è iscritta, nel primo esercizio, al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato.
In assenza del bilancio consolidato, il passaggio dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto dipende dalla disponibilità o meno di una situazione patrimoniale (extracontabile) redatta all’atto dell’acquisto della partecipata.
Quando è disponibile, il metodo del patrimonio netto si applica retroattivamente a partire dalla data di acquisizione della partecipazione, e la differenza iniziale fra costo di acquisto e corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale iniziale della partecipata alla data di acquisizione, si tratta secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto. Negli esercizi successivi all’acquisizione, si effettuano le rettifiche per aggiornare annualmente gli effetti della iniziale differenza fra costo di acquisto e valore contabile della partecipata.
Alla data del cambiamento del criterio di valutazione, sarà poi necessario confrontare il valore della partecipazione determinato con il metodo del patrimonio netto con quello contabile iscritto nel bilancio della partecipata:
- in caso di differenza positiva si è in presenza di una plusvalenza, che dà luogo, nei conti della partecipante, ad un corrispondente aumento del valore di iscrizione della partecipazione e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile;
- in caso di differenza negativa, il valore della partecipazione si riduce imputando a conto economico la conseguente svalutazione fra le componenti straordinarie di reddito.
Quando la situazione patrimoniale extracontabile della partecipata riferita alla data dell’acquisizione non è disponibile, la partecipante confronta il valore contabile della partecipazione all’inizio dell’esercizio con l’importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto, opportunamente rettificato, della partecipata alla stessa data.
Se la differenza fra la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata e il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio della partecipante è positiva si è in presenza di una plusvalenza, la quale dà luogo ad un corrispondente incremento della voce “partecipazioni” e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile.
In caso di differenza negativa, essa costituisce:
- una minusvalenza attribuibile ai risultati negativi d’esercizio della partecipata, con conseguente svalutazione della partecipazione stessa imputando la riduzione di valore fra le componenti straordinarie di reddito,
- o, allorché è comprovato che non può trattarsi di minusvalenza, va considerata quale rettifica extracontabile al bilancio di apertura della partecipata, cioè del bilancio di apertura dell’esercizio al termine del quale la partecipante ha deciso di passare dal criterio del costo a quello del patrimonio netto.