Partecipazioni: imputazione a bilancio
di Viviana GrippoSecondo il disposto dell’articolo 2424-bis, comma 2, cod. civ., le partecipazioni sulle quali è esercitata un’influenza dominante si intendono immobilizzazioni. Trattasi di una presunzione relativa che può essere facilmente superata anche con la delibera dell’organo amministrativo con la quale si asserisca che tali partecipazioni sono destinate alla negoziazione.
Al fine dell’iscrizione in bilancio possono essere applicati diversi criteri.
Il criterio di base è il costo, secondo cui le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto comprensivo di sovraprezzo e oneri accessori; esso trova applicazione per tutte le partecipazioni. L’articolo 2426, comma 1, punto 3), cod. civ. prevede anche che se alla chiusura dell’esercizio il valore delle partecipazioni risultasse durevolmente inferiore a quello di carico esse dovranno essere iscritte a tale minor valore da non mantenersi in bilancio negli anni successivi se le motivazioni che lo avevano originato sono venute meno.
L’OIC 21 prevede inoltre che la partecipante debba verificare se, a seguito di distribuzione di dividendi, il valore della partecipazione non sia diminuito a punto tale da necessitare della rilevazione di una perdita di valore.
Alternativamente al criterio del costo può trovare applicazione il criterio del patrimonio netto il quale prevede che venga iscritto in bilancio un importo pari alla frazione di patrimonio netto (quella riferibile alla propria percentuale di possesso), risultante dall’ultimo bilancio approvato, della controllata o collegata. La valutazione con tale metodo può trovare applicazione solo nei confronti di partecipazioni di controllate e collegate.
Occorre sottolineare che la scelta del criterio del patrimonio netto, benché facoltativa, è irreversibile non potendosi dar luogo ad un successivo passaggio al criterio del costo.
Diversamente, tale metodo va abbandonato quando la società che ha iscritto la partecipazione perde il controllo o il collegamento ovvero quando la partecipazione, considerata cedibile, vada iscritta nell’attivo circolante. In tali casi il valore risultante in bilancio viene considerato valore di costo e tale importo viene ridotto delle perdite durevoli, se resta tra le immobilizzazioni, ovvero viene confrontato con il valore di mercato, se da iscrivere nell’attivo circolante (in tal caso verrà rilevato quale valore della partecipazione il minore tra i due). Il costo fiscalmente riconosciuto non viene invece influenzato da tali avvenimenti.
Se la valutazione della partecipazione come sopra individuata fosse comunque errata deve trovare applicazione un criterio derogativo rappresentato dal prezzo di mercato.
Contabilmente, all’atto dell’acquisto della partecipazione, utilizzando il criterio del costo, l’azienda dovrà rilevare l’iscrizione della partecipazione come contropartita dell’uscita monetaria. La scrittura contabile da redigere sarà la seguente:
Partecipazioni (sp) a Banca c/c (sp)
La voce partecipazioni troverà allocazione in B.III.a di Stato Patrimoniale.
Se in base al criterio del patrimonio netto il valore della partecipazione fosse maggiore, l’iscrizione di tale valore sarà eseguita come segue:
Partecipazioni (sp) a Riserva Partecipazioni (sp)
Se alla fine dell’esercizio il valore della partecipazione dovesse ridursi per perdite durevoli, occorrerebbe utilizzare fino a capienza la riserva iscritta e imputare la differenza a conto economico nella voce D.19.a. Le scritture contabili da redigere sarebbero le seguenti:
Diversi a Partecipazioni (sp)
Riserva Partecipazioni (sp)
Svalutazione partecipazioni (ce)
Allo stesso tempo, qualora il valore patrimoniale dovesse crescere, la società dovrà utilizzare il conto acceso alla Riserva, fino all’originale ammontare di essa, e per l’eccedenza rilevare in conto economico, nella voce D.18.a, la rivalutazione della partecipazione.
La scrittura contabile sarebbe la seguente:
Partecipazioni (sp) a Diversi
a Riserva Partecipazioni (sp)
a Rivalutazione partecipazioni (ce)