Partecipazioni in srl non sempre incompatibili con il forfettario
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl possesso di una partecipazione di controllo di una società per azioni non determina alcun impedimento per l’accesso al regime forfettario per la persona fisica esercente un’attività d’impresa o professionale.
Come noto, la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha apportato importanti modifiche alla disciplina dei contribuenti forfettari, anche per quanto riguarda i requisiti di accesso da parte dei contribuenti che possiedono delle partecipazioni in altre società.
Più precisamente, mentre fino al 2018 non era possibile accedere al regime forfettario per la persona fisica che contemporaneamente partecipava ad una società di persone o ad una associazione di cui all’articolo 5 Tuir, ovvero ad una società a responsabilità limitata che aveva optato per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 Tuir, nella norma novellata dalla Legge di Bilancio 2019 si prevede che, a partire dal 2019, costituisce causa di esclusione:
– la contemporanea partecipazione in società di persone, associazioni e imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir;
– la contemporanea partecipazione di controllo, diretto o indiretto, in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario.
Mentre con riferimento alla partecipazione in società di persone non vi sono particolari novità (ad eccezione dell’inserimento delle “partecipazioni” in imprese familiari), con la conseguenza che non rileva in alcun modo né l’entità della partecipazione, né l’attività svolta dalla società partecipata (che può essere o meno riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfettario), per la partecipazione in società a responsabilità limitata i cambiamenti sono rilevanti poiché:
– in linea generale, precludono l’accesso al regime forfettario anche le partecipazioni nelle società a responsabilità limitata che non abbiano optato per la trasparenza fiscale;
– è tuttavia richiesto in primo luogo il requisito del controllo (anche indiretto) e la riconducibilità dell’attività svolta dalla società stessa a quella svolta dalla persona fisica che beneficia del regime forfettario.
L’inserimento di una causa di preclusione legata alla partecipazione in una società di capitali (società a responsabilità limitata anche non trasparente) è nuova e pare non del tutto comprensibile, atteso che tali partecipazioni non determinano alcuna attribuzione diretta di reddito al contribuente, ma è necessario che la società deliberi l’attribuzione di utili (dividendi) ai soci.
Tuttavia, come detto, non tutte le partecipazioni in società a responsabilità limitata precludono l’accesso, ragion per cui sono compatibili con il regime forfettario:
- tutte le partecipazioni non di controllo, comprese quelle in società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 Tuir, con conseguente possibile “convivenza” tra reddito soggetto a regime forfettario (quello riveniente dall’attività svolta dalla persona fisica) e reddito soggetto a tassazione ordinaria (quello di partecipazione);
- tutte le partecipazioni di controllo, diretto ed indiretto, in società che svolgono attività non riconducibili (nemmeno indirettamente) a quella svolta dal soggetto forfettario. Anche in tal caso, laddove la partecipata abbia optato per la trasparenza di cui all’articolo 116 Tuir, si realizza una “convivenza” tra un reddito soggetto a tassazione ordinaria (partecipazione) e reddito soggetto ad imposta sostitutiva (forfettario).
Va segnalato, infine, che nessuna preclusione è prevista per l’accesso al regime forfettario da parte della persona fisica che detiene contemporaneamente una partecipazione in una società per azioni, a prescindere dalla circostanza che la stessa permetta il controllo o che l’attività svolta sia riconducibile a quella esercitata in regime forfettario.