Considerazioni particolari valgono per gli obblighi dichiarativi che competono alle associazioni e società sportive dilettantistiche che corrispondono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), del Tuir.
Per questo tipo di compensi è noto che opera una vera e propria “franchigia” fiscale: secondo quanto prevede il comma 2 dell’articolo 69 del Tuir i compensi erogati per attività sportiva dilettantistica non concorrono a formare il reddito del percipiente fino a 7.500,00 euro all’anno. All’atto del pagamento tali somme non devono quindi essere assoggettate ad alcuna ritenuta (come avviene, invece, per gli importi superiori). Nonostante non costituiscano reddito per il percettore i compensi di questo tipo devono comunque essere certificati da parte del soggetto che li ha corrisposti.
Per quanto sopra detto, quindi, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica, l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si conclude con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica. In questa situazione, infatti, non c’è alcun modello 770 da trasmettere.
Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiano corrisposto anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello 770/2017 per riepilogare gli importi versati.
Come visto, da quest’anno è stato anticipato il termine per la trasmissione telematica della Certificazione Unica, rispetto a quello previsto per la consegna cartacea al percipiente. Visti i precedenti degli scorsi anni ci si chiede però se anche per il 2017 verrà riproposto il differimento – già disposto per i primi due anni di vita delle nuove Certificazioni Uniche – che riguarda la trasmissione all’Agenzia delle Entrate di quelle certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Nello specifico, per quanto riguarda ciò che è avvenuto l’anno scorso si ricorda che nel paragrafo 8.8 della circolare AdE 12/E/2016 è stato precisato che “l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770”. La proroga aveva, come detto, già riguardato anche l’anno precedente (cfr. circolare AdE 6/E/2015).
Considerato il fatto che i compensi per prestazioni sportive dilettantistiche al di sotto del limite di “franchigia” fiscale non vanno indicati nella dichiarazione precompilata, il differimento degli scorsi anni ha interessato particolarmente le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto queste somme. Certo è che la prassi con cui il differimento è stato disposto – non un provvedimento ma una precisazione dell’Agenzia delle Entrate, anticipata a “Telefisco” e formalizzata solo in una circolare – è stata sicuramente discutibile. La dilazione ha però fatto comodo alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno potuto fruire di un maggior tempo per raccogliere i dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate e che, dati i precedenti, restano in attesa di sapere se anche per quest’anno si potranno di fatto avvalere di un termine più lungo per esaurire il proprio adempimento dichiarativo in relazione agli obblighi di certificazione dei compensi.
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