Il passaggio al regime definitivo dell’IVA per gli scambi intra-UE
di Marco PeiroloNel Piano d’azione sull’IVA, di cui al doc. COM(2016) 148 del 7 aprile 2016, la Commissione europea ha annunciato l’intenzione di presentare una proposta che definisca i princìpi per un sistema definitivo dell’IVA per gli scambi di beni tra Stati membri della UE.
La Commissione ha proposto di sostituire l’attuale regime transitorio con un regime definitivo. In linea con le richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, tale sistema dell’IVA definitivo si baserà sul principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione.
Al fine di consentire un passaggio graduale per le Amministrazioni fiscali e le imprese, tale cambiamento sarà attuato mediante un approccio in due fasi.
Nella prima tappa, si stabilirà il trattamento ai fini IVA delle cessioni intraunionali di beni tra operatori economici, mentre nella seconda tappa il nuovo trattamento impositivo sarà esteso a tutte le transazioni intraunionali, comprese le prestazioni di servizi, in maniera che tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi all’interno del mercato unico, siano esse effettuate a livello nazionale o transfrontaliero, siano trattate allo stesso modo. L’attuazione di questa seconda tappa sarà proposta dalla Commissione dopo un adeguato monitoraggio dell’attuazione della prima tappa, il cui funzionamento sarà valutato dalla Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
Dopo avere consultato tutte le parti interessate e avere condotto un’analisi dettagliata delle diverse opzioni per l’attuazione del principio di destinazione, la Commissione ha optato per norme di tassazione secondo le quali, per le cessioni intraunionali di beni, il fornitore dovrà addebitare l’IVA al proprio cliente secondo l’aliquota dello Stato membro di arrivo dei beni. L’imposta dovrà essere dichiarata e pagata tramite il meccanismo dello “sportello unico” nello Stato membro in cui ha sede il fornitore.
Tuttavia, durante la prima tappa del sistema definitivo dell’IVA, in deroga a questo principio generale, il cessionario che sia un “soggetto passivo certificato” continuerà ad essere tenuto al versamento dell’imposta sui beni acquistati da altri Stati membri, esattamente come accade oggi, cioè con il meccanismo del reverse charge.
Ai fini dell’attuazione della prima tappa, quest’ultima è stata ulteriormente suddivisa in due fasi intermedie, che comprendono un insieme di proposte che dovranno essere adottate dalla Commissione quest’anno (tappa intermedia 1) e un’altra proposta da adottare il prossimo anno (tappa intermedia 2).
Con riguardo alla prima tappa intermedia, il 4 ottobre 2017 è stato adottato un “pacchetto” composto da tre atti legislativi, segnatamente:
- una proposta di Direttiva che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE, introducendo:
- il concetto di “soggetto passivo certificato”, modellato sulla nozione di “operatore economico autorizzato” in ambito doganale. Tale concetto attesta che una particolare impresa può essere considerata un contribuente affidabile, beneficiando in tal modo di determinate semplificazioni. A questo scopo, la proposta stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti per ottenere lo status di “soggetto passivo certificato”, i casi di esclusione, lo Stato membro competente per la concessione e la revoca dello status, il diritto dei soggetti passivi a presentare ricorso contro le decisioni amministrative in materia e l’obbligo di riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri;
- una serie di “soluzioni rapide” richieste dal Consiglio, ossia: (i) la semplificazione e armonizzazione delle norme relative al regime del “call-off stock” (misura applicabile solo ai “soggetti passivi certificati”); (ii) il riconoscimento del numero di identificazione IVA del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l’esenzione IVA della cessione intraunionale di beni; (iii) la semplificazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto in merito alle vendite “a catena” (misura applicabile solo ai “soggetti passivi certificati”);
- gli istituti giuridici che caratterizzano il funzionamento del sistema definitivo dell’IVA, vale a dire il principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione e lo “sportello unico” che consentirà ai fornitori di dichiarare l’IVA dovuta sulle cessioni intraunionali nel loro Stato membro di appartenenza;
- una proposta di Regolamento che modifica il UE n. 282/2011, diretta ad armonizzare e semplificare le norme in materia di prova del trasporto intraunionale di beni al fine di applicare l’esenzione IVA prevista per le cessioni intracounionali di beni. Tale semplificazione si applicherà nel solo caso in cui l’operazione coinvolga un “soggetto passivo certificato”;
- una proposta di Regolamento che modifica il UE n. 904/2010, indispensabile per garantire l’inclusione dello status di “soggetto passivo certificato” nel sistema VIES. Essa fornirà la base giuridica per uno strumento informatico efficiente che consentirà a Stati membri e operatori di verificare immediatamente per via elettronica se un operatore sia in possesso di tale status.
In merito, infine, alla seconda tappa intermedia, nel 2018, la Commissione adotterà una proposta di Direttiva, accompagnata dai relativi provvedimenti di attuazione, contenente le disposizioni tecniche necessarie per il funzionamento del sistema definitivo dell’IVA. Entro il 2022 saranno anche proposti i provvedimenti di attuazione che dovranno costituire la base degli sviluppi informatici necessari per il funzionamento del nuovo sistema.