Passaggio dai minimi al forfetario sempre possibile dal 2018
di Alessandro BonuzziI contribuenti che hanno avviato un’attività adottando il regime dei minimi potevano, in ogni caso, passare al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2018, continuando a fruire dell’aliquota super ridotta del 5% per i periodi che residuano al compimento del primo quinquennio.
È quanto emerge dalla risposta n. 72 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate in data 20 novembre 2018.
Il caso oggetto di disamina riguarda un contribuente che nel 2014 ha avviato un’attività di consulenza amministrativa, avvalendosi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (cd. regime dei minimi).
Avendone i requisiti chiede se può aderire, già per l’anno 2018, al regime forfetario fruendo dell’aliquota agevolata del 5% previsa per le start-up.
L’Agenzia delle entrate, nell’ambito della propria consulenza giuridica, ricorda che:
- il regime forfetario è stato introdotto dalla 190/2014 con decorrenza dall’anno 2015;
- l’avvento del nuovo regime, in un primo momento, ha determinato l’abrogazione di tutti gli altri regimi che si rivolgevano ai piccoli contribuenti, compreso il regime dei minimi, e, per conseguenza, il passaggio di coloro che li adottavano al forfetario. Tuttavia, in deroga, i contribuenti che fino al 2014 avevano aderito al regime dei minimi potevano avvalersene per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età;
- successivamente, il decreto milleproroghe (L. 192/2014 convertito poi nella L. 11/2015) ha prorogato per il solo periodo d’imposta 2015 la possibilità di accedere al regime di vantaggio, che quindi è stato definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016.
A questo punto si sono venute a creare “due categorie” di contribuenti minimi:
- i contribuenti minimi che applicavano tale regime al 31 dicembre 2014 e che, come detto, potevano scegliere di rimanervi. Per questi soggetti, a detta dell’Agenzia, il regime di vantaggio costituisce il regime naturale; pertanto, se hanno scelto di continuare ad applicarlo negli anni successivi non sono mai stati soggetti al vincolo di permanenza triennale che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d’imposta diverso da quello naturale (minimi per natura);
- i contribuenti che hanno applicato il regime di vantaggio dal 1° gennaio 2015 allorquando era già in vigore il regime forfetario, da considerarsi l’unico regime naturale per le piccole imprese e i piccoli professionisti. Di talché, per questi soggetti, il regime di vantaggio va considerato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio (minimi per opzione).
Alla luce di ciò, atteso che il contribuente istante ha iniziato l’attività nel 2014, non essendo in tal caso previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio, l’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 72 in commento, ritiene che egli possa scegliere di applicare già per l’anno 2018 il regime forfetario.
Peraltro, afferma l’Agenzia, l’istante può usufruire per il 2018 dell’aliquota del 5%, essendo tale annualità l’ultima che residua al compimento del primo quinquennio di attività.
Invero, il ragionamento sviluppato nella Risposta n. 72 consente di affermare una regola di ordine più generale, secondo cui il passaggio al forfetario con decorrenza 1° gennaio 2018 è consentito non solo ai minimi per natura ma anche ai minimi per opzione. Difatti, per i contribuenti che hanno applicato il regime di vantaggio “solo” dal 1° gennaio 2015 il vincolo triennale è scaduto nel periodo d’imposta 2017.
Pertanto, un professionista o un’impresa che ha avviato l’attività nel 2015 sfruttando la proroga del regime dei minimi poteva passare al regime forfetario già dall’inizio del 2018 e potrà fruire dell’aliquota super ridotta del 5% fino all’anno 2019.
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