Il passaggio dalla competenza alla cassa per i semplificati
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariCon l’intento di evitare salti o duplicazioni d’imposta, l’articolo 1, comma 19, Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che, nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata con le regole di competenza (applicabile fino al 2016) a quella semplificata per cassa (applicabile dal 2017 per le imprese che presentano i requisiti), i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi. Conseguentemente:
- se i componenti reddituali hanno già partecipato alla formazione del reddito secondo il previgente principio di competenza, gli stessi non devono essere più considerati nella determinazione del reddito secondo le regole del nuovo regime di cassa;
- se i componenti reddituali hanno concorso alla formazione del reddito secondo le regole di cassa, gli stessi non assumeranno rilevanza nei periodi d’imposta successivi alla fuoriuscita dallo stesso.
A tale proposito, la circolare AdE 11/E/2017 richiede che il contribuente predisponga un prospetto extracontabile al fine di dimostrare che ha correttamente gestito al passaggio da un regime all’altro.
In questo contributo si propongono dei casi operativi.
Caso 1
Cessione di beni consegnati nel 2016, il cui incasso è avvenuto nel periodo d’imposta successivo (2017). In tal caso, il relativo provento ha concorso alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d’imposta 2017, sebbene in tale anno si sia verificato il relativo incasso.
Caso 2
Acquisto di materiali di consumo consegnati nel 2016, il cui pagamento è avvenuto nel periodo d’imposta successivo (2017). Anche in tale fattispecie, il conseguente componente negativo ha partecipato alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d’imposta 2017, a prescindere dal fatto che in tale anno si è verificato il relativo pagamento.
Caso 3
Prestazione di servizi ultimata nel 2016, il cui incasso è avvenuto nel periodo d’imposta successivo (2017). In tal caso, il componente positivo di reddito ha partecipato alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d’imposta 2017 sebbene in tale anno si sia verificato il relativo incasso.
Caso 4
Cessione di beni consegnati nel 2017, il cui incasso è avvenuto nel periodo d’imposta precedente (2016). In tal caso, il relativo provento è stato irrilevante nella determinazione del reddito del periodo d’imposta 2016 secondo il principio di competenza, e concorre alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2017, a nulla rilevando che l’incasso sia avvenuto nell’anno precedente.
Caso 5
Prestazione di servizi ultimata nel 2017, il cui compenso è stato incassato nel periodo d’imposta precedente (2016). In tal caso, il conseguente componente positivo di reddito è stato irrilevante per la determinazione del reddito del periodo d’imposta 2016 secondo il principio di competenza, e concorre alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2017.
Caso 6
Fattura ricevuta nel 2016 per il pagamento anticipato del canone di locazione semestrale (1.10.2016-31.3.2017) dei locali aziendali, rispetto alla quale è stato rilevato un risconto attivo per stornare al 2017 la quota di costo non di competenza (1.1.2017 – 31.3.2017). In tal caso, la quota di costo rinviata deve concorrere alla formazione del reddito 2017, benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione finanziaria.
Caso 7
Rilevazione delle fatture da emettere e da ricevere di fine esercizio 2016 per determinare secondo competenza il reddito relativo al 2016 per le operazioni eseguite o ricevute nell’ultimo periodo dell’anno che sono fatturate e/o pagate nei primi mesi di quello successivo. Anche in tale ipotesi il componente rileva nel 2016, periodo in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 109, comma 1 e 2, Tuir, mentre nessun rilievo assume la manifestazione finanziaria realizzatasi nel 2017 durante l’applicazione del regime di cassa.
Caso 8
Secondo il criterio di competenza vanno imputate all’esercizio 2016 le spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute dall’impresa per tale anno, ma pagate nel 2017. A tali fini, nessun rilievo assume il principio di cassa “allargato” che disciplina l’imponibilità dei compensi solo in capo al lavoratore dipendente.