In questo contributo si propongono dei casi operativi.
Caso 1
Cessione di beni consegnati nel 2016, il cui incasso è avvenuto nel periodo d’imposta successivo (2017). In tal caso, il relativo provento ha concorso alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d’imposta 2017, sebbene in tale anno si sia verificato il relativo incasso.
Caso 2
Acquisto di materiali di consumo consegnati nel 2016, il cui pagamento è avvenuto nel periodo d’imposta successivo (2017). Anche in tale fattispecie, il conseguente componente negativo ha partecipato alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d’imposta 2017, a prescindere dal fatto che in tale anno si è verificato il relativo pagamento.
Caso 3
Prestazione di servizi ultimata nel 2016, il cui incasso è avvenuto nel periodo d’imposta successivo (2017). In tal caso, il componente positivo di reddito ha partecipato alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d’imposta 2017 sebbene in tale anno si sia verificato il relativo incasso.
Caso 4
Cessione di beni consegnati nel 2017, il cui incasso è avvenuto nel periodo d’imposta precedente (2016). In tal caso, il relativo provento è stato irrilevante nella determinazione del reddito del periodo d’imposta 2016 secondo il principio di competenza, e concorre alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2017, a nulla rilevando che l’incasso sia avvenuto nell’anno precedente.
Caso 5
Prestazione di servizi ultimata nel 2017, il cui compenso è stato incassato nel periodo d’imposta precedente (2016). In tal caso, il conseguente componente positivo di reddito è stato irrilevante per la determinazione del reddito del periodo d’imposta 2016 secondo il principio di competenza, e concorre alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2017.
Caso 6
Fattura ricevuta nel 2016 per il pagamento anticipato del canone di locazione semestrale (1.10.2016-31.3.2017) dei locali aziendali, rispetto alla quale è stato rilevato un risconto attivo per stornare al 2017 la quota di costo non di competenza (1.1.2017 – 31.3.2017). In tal caso, la quota di costo rinviata deve concorrere alla formazione del reddito 2017, benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione finanziaria.
Caso 7
Rilevazione delle fatture da emettere e da ricevere di fine esercizio 2016 per determinare secondo competenza il reddito relativo al 2016 per le operazioni eseguite o ricevute nell’ultimo periodo dell’anno che sono fatturate e/o pagate nei primi mesi di quello successivo. Anche in tale ipotesi il componente rileva nel 2016, periodo in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 109, comma 1 e 2, Tuir, mentre nessun rilievo assume la manifestazione finanziaria realizzatasi nel 2017 durante l’applicazione del regime di cassa.
Caso 8
Secondo il criterio di competenza vanno imputate all’esercizio 2016 le spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute dall’impresa per tale anno, ma pagate nel 2017. A tali fini, nessun rilievo assume il principio di cassa “allargato” che disciplina l’imponibilità dei compensi solo in capo al lavoratore dipendente.