Tale norma, dapprima ritenuta applicabile ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione della novella legislativa del 2021 – divenuti di fatto inammissibili “retroattivamente” (sebbene non sia il termine giuridicamente più corretto) in caso di mancanza di “interesse ad agire” del contribuente – è stata poi dichiarata anche costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale che, pur rilevando le evidenti criticità della norma sotto il profilo della compressione del diritto di difesa del contribuente, ha ritenuto in ogni caso legittimo il dato normativo, rimandando al legislatore l’onere di riformare detta norma.
Simile previsione legislativa ha rappresentato, infatti, e rappresenta tutt’oggi, un’evidente limitazione del diritto di difesa del contribuente, laddove si consideri che la tutela dei diritti risulta sempre maggiormente efficace quanto più essa risulta preventiva: mentre, nel caso specifico, si è visto come il legislatore abbia indissolubilmente legato la legittimazione ad agire del contribuente alla verifica, mediante l’apprezzamento del giudice, della sussistenza dell’interesse a proporre l’azione, nei pochissimi e citati casi previsti dalla legge.
Nel richiamato quadro legislativo è, dunque, da accogliere sicuramente favorevolmente l’ampliamento delle casistiche di impugnabilità dell’estratto di ruolo prevista dall’emanando decreto “Riscossione”, il quale, nel riformulare il comma 4-bis, dell’articolo 12, D.P.R. 600/1973, ha ampliato i casi di pregiudizio anche a fattispecie “private”, come le procedure della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le cessioni d’azienda (laddove vi è uno specifico regime di solidarietà per i debiti esistenti e riferibili al complesso di beni oggetto di cessione).
È, però, di tutta evidenza, che il richiamato ampliamento delle fattispecie – che si ribadisce non possa non essere considerato, ad oggi, senz’altro favorevole agli operatori – risulta solamente parziale e certamente ancora limitativo del diritto di difesa del contribuente. Si pensi, ad esempio, al danno patrimoniale che il contribuente può subire nei casi di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e successiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria e che, salvo concessione di sospensione dell’atto da parte del Giudice di merito, certamente rappresenta un limite, non solamente alla libera cedibilità dei beni, bensì anche reputazionale dinanzi al mondo creditizio in genere; oppure, ancora, al danno di immagine per i contribuenti raggiunti da pignoramenti presso terzi da parte dell’Agente della Riscossione o ai limiti alla compensabilità dei crediti tributari e conseguente sistema sanzionatorio in presenza di carichi erariali sconosciuti dal contribuente.
Come Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili riteniamo, pertanto, necessario che si prosegua nella direzione di tutela dei cittadini/contribuenti, eliminando i casi specifici di impugnabilità dell’estratto di ruolo e ripristinando la situazione preesistente alla novella del 2021 – ossia quella all’epoca giudicata legittima anche dalle SS.UU. – rimandando al contribuente la dimostrazione, in ogni caso, del potenziale pregiudizio derivante dalla presenza di debiti iscritti a ruolo non legittimi, e demandando, dunque, al giudice di merito, l’onere di valutarne l’effettiva esistenza rispetto al ruolo impugnato “al buio”.