Alla luce di quanto premesso, appare evidente, quindi, che le linee guida dell’OCSE, con riguardo all’ambito di applicazione dell’agevolazione per i beni immateriali, sono molto più restrittive rispetto alla nostra normativa. L’Action Plan n. 5 considera la macro categoria dei marketing intangibles (tra cui rientra senz’altro il concetto di marchio commerciale precedentemente utilizzato dal legislatore nazionale) e il Know-how, concetti entrambi non compatibili con il progetto BEPS poiché si ritiene abbiano un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato comune europeo e consentirebbero di rafforzare la posizione di alcune imprese rispetto ad altre in determinate attività economiche. Il Patent Box italiano abbracciava inizialmente un ambito di operatività decisamente più ampio, comprendendo altresì i marchi di impresa, inclusi in essi anche quelli collettivi, e il know-how aziendale nella sua accezione più estesa. All’interno del progetto BEPS, l’OCSE aveva raccomandato e invitato i Paesi membri a escludere dai propri regimi agevolativi, sia i marchi che il Know-how, garantendo mediante una clausola ad hoc di consentire l’applicazione dei relativi regimi, fino al 2021, a chi abbia esercitato l’opzione entro fine giugno 2016. Non sarebbe, infatti, più consentito l’ingresso ai regimi agevolati di beni quali marchi e Know-how a partire dal 30 giugno 2016. Nell’ordinamento nazionale, il legislatore è intervenuto introducendo l’articolo 56, comma 1, lett. a), del D.L. 50/2017, che prevede importanti modifiche normative che hanno condotto a un, seppur parziale, riallineamento della normativa Patent Box alle raccomandazioni OCSE. Il marchio è stato, infatti, espunto dall’alveo dei beni immateriali oggetto di Patent Box italiano.
Il disallineamento parziale dell’Italia
Mantenendo l’agevolazione a favore di un uso illimitato del Know-how, l’attuale normativa italiana non appare totalmente coerente con le raccomandazioni OCSE. Alla luce del recente parziale allineamento della normativa nazionale a quella OCSE in materia di marchi e, davanti al silenzio dell’Italia in merito alle indicazioni in tema di Know-how oggetto di BEPS, ci si domanda perché l’Italia, in occasione dell’esclusione dei marchi dall’agevolazione per mezzo del D.L. 50/2017, non abbia provveduto a uniformare anche la materia del Know-how e, ancor più, ci si chiede se quest’ultimo potrà essere mai oggetto di recepimento da parte del nostro Paese.