28 Gennaio 2022

Patent box e recapture ottennale

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Fra le peculiarità che contraddistinguono il nuovo regime Patent Box, di cui all’articolo 6 D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) come modificato dall’articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), assume particolare rilievo, per i riflessi sull’ambito applicativo oggettivo della disciplina agevolativa, il meccanismo del c.d. recapture ottennale.

Il recapture consente di estendere la nuova super deduzione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per l’ottenimento di titoli di privativa industriale nei periodi d’imposta 2021 e seguenti, alle spese sostenute negli otto esercizi antecedenti.

La relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2022 ha chiarito che il c.d. recapture ottennale consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle pregresse spese di ricerca e sviluppo che, a consuntivo, hanno dato vita a un bene immateriale tutelato giuridicamente a partire dal 2021.

Resta dunque precluso il recapture nel caso di costi di ricerca e sviluppo sostenuti per privative ottenute nei periodi d’imposta precedenti al 2021.

In occasione del convegno annuale della stampa specializzata Telefisco 2022, l’Agenzia delle entrate ha confermato l’applicazione del meccanismo di recapture in relazione ai costi sostenuti a decorrere dal periodo d’imposta 2013, se attinenti all’ottenimento del titolo di privativa industriale nell’esercizio 2021.

Le spese di ricerca e sviluppo agevolabili secondo il nuovo regime Patent Box sono dunque quelle che concorrono all’ottenimento di un titolo di privativa industriale, nel 2021 e successivi, in relazione alle seguenti immobilizzazioni immateriali giuridicamente tutelabili, impiegate direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.

Il comma 10 dell’articolo 1 L. 234/2021 ha dunque modificato l’articolo 6 D.L. 146/2021 escludendo i marchi d’impresa, che si rammenta erano stati eliminati anche dall’ambito applicativo del previgente regime di tassazione dei proventi col D.L. 50/2017, e il know how, ovvero i processi, le formule e le informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che al contrario risultavano agevolabili nella previgente normativa.

Il nuovo beneficio consiste nella maggiorazione, valevole ai fini Irpef, Ires e Irap, dei costi di ricerca e sviluppo sopra descritti in misura pari al 110%.

Tra gli effetti benefici dell’intervento legislativo in materia di Patent Box contenuto nella Legge di Bilancio 2022 vi è la cumulabilità con il credito d’imposta R&S ex articolo 1 commi 198-207, L. 160/2019 e ss.mm.ii., che era stata originariamente negata dal comma 9 dell’articolo 6, D.L. 146/2021, ora abrogato.

Il cumulo tra le due agevolazioni, nuovo Patent Box e credito R&S, esplica certamente i suoi riflessi sui periodi d’imposta 2021 e seguenti, stante l’applicabilità del tax credit fino al periodo d’imposta 2031, come prorogato dal comma 45 dell’articolo 1 L. 234/2021.

Inoltre, la disciplina del credito d’imposta R&S, non essendo assoggettata a obblighi di comunicazione preventiva in quanto agevolazione a fruizione automatica, consente il recupero dei costi sostenuti dal periodo d’imposta 2015 in avanti, anche qualora siano decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa.

La circolare dell’Agenzia delle entrate 13/E/2017 ha infatti precisato che l’omessa indicazione del credito d’imposta R&S in dichiarazione non comporta la decadenza dal diritto all’agevolazione e non influenza il momento da cui il credito è fruibile, seppure risulti necessario sanare l’inadempimento presentando tutte le dichiarazioni integrative a partire dal periodo d’imposta di sostenimento dei costi agevolabili.

Nella risposta all’interpello n. 396/2021, l’Amministrazione finanziaria ha altresì confermato che il diritto alla fruizione del credito R&S resta impregiudicato anche qualora le spese ammissibili siano state sostenute in periodi d’imposta non più integrabili.

La sinergia tra “recapture ottennale” del nuovo regime Patent Box e non decadenza dal diritto al credito d’imposta R&S può dunque generare benefici potenziati sulle spese di R&S sostenute a decorrere dal 2015, anno di entrata in vigore del tax credit, in relazione a titoli di privativa industriale conseguiti nel 2021 e successivi.