Patent box: le perdite pregresse riducono il reddito agevolabile
di Alessandro BonuzziNel calcolo del bonus fiscale a cui dà diritto il regime del patent box è necessario tener conto anche delle perdite fiscali eventualmente prodotte dallo sfruttamento del bene immateriale (o IP).
La perdita fiscale può verificarsi sia nel caso in cui il bene venga concesso in uso a terzi (c.d. utilizzo indiretto) sia qualora lo stesso venga utilizzato direttamente dall’impresa. Si ha un risultato negativo quando i costi fiscalmente rilevanti sostenuti per l’accrescimento del bene superano i ricavi derivanti dal relativo sfruttamento. È più probabile che ciò accada nella fase iniziale di sviluppo dell’IP in cui si concentrano ingenti investimenti a fronte di un basso o nullo riscontro del prodotto sul mercato.
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E/2016 ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento delle perdite generate nell’ambito del patent box. Secondo il documento di prassi la perdita del singolo IP deve essere memorizzata sin dal 2015 anche in assenza di opzione per il regime. Infatti, in caso di successiva opzione, ai fini del calcolo della variazione in diminuzione spettante, l’impresa beneficiaria dovrà effettuare una compensazione tra i redditi e le perdite prodotte nei periodi precedenti all’opzione.
In particolare, nell’ipotesi in cui nel periodo precedente all’opzione sia presente solo una perdita, questa deve essere scomputata dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale in vigenza del regime, fino ad esaurimento e senza che operino limiti temporali.
Si osservi che la gestione delle perdite deve essere distinta per ogni singolo IP. In altri termini, le perdite fiscali prodotte da un determinato bene immateriale devono essere compensante, nell’ambito del regime del patent box, con gli eventuali redditi del medesimo bene immateriale, senza che possano impattare sul reddito generato da altri IP per i quali l’impresa ha esercitato l’opzione.
Va da sé che, sotto il profilo temporale, lo scomputo riguarda i redditi prodotti nel quinquennio di efficacia dell’opzione.
Sul punto, il documento di prassi precisa che questa interpretazione appare coerente con la disciplina generale del patent box, secondo cui l’opzione è separata per ogni singolo bene immateriale, in modo che un’impresa, che ha il diritto di sfruttare due IP, può decidere di applicare il regime agevolato solo per uno.
Per meglio comprendere il funzionamento del meccanismo di scomputo descritto si veda il seguente esempio costruito sulla scorta di quello contenuto nella circolare n.10/E.
L’impresa X ha optato per il patent box per il marchio A, nel 2015, e opta per il regime per il marchio B, nel 2016. Si ipotizzi che i marchi generino i seguenti risultati fiscali differenziali nel rispettivo periodo di osservazione.
ANNO |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
MARCHIO A |
-100 |
-200 |
-300 |
100 |
100 |
/ |
MARCHIO B |
-500 |
150 |
250 |
300 |
300 |
250 |
Le perdite del marchio A realizzate nei primi 3 esercizi del quinquennio (2015-2019) azzerano integralmente il reddito agevolabile prodotto dal bene negli anni 2018 e 2019.
Con riferimento al marchio B, invece, la somma dei redditi del quinquennio eccede la perdita, della quale si deve comunque tener conto ancorché prodotta nell’anno ante opzione. Il bene è atto a generare un bonus fiscale a partire dal 2018.
Si ricorda, infine, che i componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono in modo ordinario alla determinazione del reddito di impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione.