26 Aprile 2016

Patent box: l’utilizzo del bene influenza l’efficacia dell’opzione

di Alessandro Bonuzzi
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Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate pubblicato lo scorso 22 aprile, con il quale è stato precisato che il termine entro il quale occorre presentare la documentazione da allegare all’istanza di ruling da patent box è di 150 giorni e non di 180, come invece indicato a pagina 41 della prima versione – ora sostituita – della circolare n. 11/E/2016, dà l’occasione per ripercorrere gli adempimenti del regime e le conseguenze che derivano dall’inosservanza dei relativi termini.

Le imprese che intendono accedere al patent box devono esercitare un’opzione che va comunicata all’Agenzia delle entrate.

A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 la comunicazione della scelta è legata all’adempimento dichiarativo e decorre dal periodo d’imposta al quale il modello si riferisce. Per i primi due periodi d’imposta di applicazione del regime, invece, l’opzione va esercitata presentando l’apposito modello, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 144042 del 10 novembre 2015, entro il termine del periodo d’imposta di decorrenza.

Pertanto, le imprese solari che hanno deciso o che decidono di accedere al patent box nel 2015 o nel 2016 dovevano o devono presentare l’apposito modello entro il 31 dicembre 2015 ovvero il 31 dicembre 2016, mentre se decideranno di optare per il regime dal 2017 dovranno comunicare la propria scelta nell’Unico dell’anno.

 

Opzione imprese solari

 

2015

2016

2017

Modalità

Modello apposito

Modello apposito

Unico 2018

Termine

31.12.2015

31.12.2016

30.09.2018

In ogni caso, l’opzione ha durata pari a 5 periodi d’imposta, è irrevocabile, è rinnovabile e può essere esercitata per singolo bene immateriale.

La decorrenza del regime, tuttavia, può essere legata anche alla presentazione del ruling. Al riguardo, si ricorda che l’adempimento deve essere osservato dalle imprese che utilizzano direttamente il bene immateriale. In caso di utilizzo indiretto, invece, il contribuente ha la facoltà di attivare la procedura qualora lo sfruttamento venga realizzato nell’ambito di operazioni con società che – direttamente o indirettamente –

  • controllano l’impresa,
  • ne sono controllate o
  • sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Quando il reddito agevolabile deve essere determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia, l’opzione acquista efficacia dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.

Ciò si verifica, quindi, in caso di ruling obbligatorio. Diversamente, se il ruling è facoltativo, l’opzione esercitata è comunque efficace; la mancata presentazione dell’istanza nell’anno di opzione ha come conseguenza la determinazione autonoma del reddito agevolabile. In caso di presentazione dell’istanza facoltativa in un periodo d’imposta successivo, a partire dall’anno di presentazione, l’impresa non può continuare a determinare autonomamente il reddito, ma deve attendere la conclusione dell’accordo.

Ai fini della decorrenza del regime, vi è poi un terzo passaggio da considerare: la presentazione o integrazione della documentazione da allegare all’istanza di ruling. Come ha precisato il comunicato stampa citato in apertura, il termine entro il quale occorre presentarla o integrarla è fissato in 150 giorni che decorrono dalla data di presentazione dell’istanza. Quindi, un’impresa che ha presentato il ruling il 30 dicembre 2015 può presentare la documentazione integrativa entro il 28 maggio 2016.

Il mancato rispetto dei 150 giorni ha conseguenze diverse a seconda che il ruling sia obbligatorio o facoltativo:

  • in caso di ruling obbligatorio, l’inosservanza del termine determina la decadenza dell’istanza e, pertanto, l’inefficacia dell’opzione;
  • in caso di ruling facoltativo, l’inosservanza del termine determina – parimenti – la decadenza dell’istanza, ma l’opzione rimane efficace, con determinazione autonoma del reddito agevolabile.

Si veda la seguente tabella nella quale vengono evidenziati i differenti effetti che si realizzano in caso di inosservanza dei termini degli adempimenti previsti dal regime a seconda che il ruling sia obbligatorio o facoltativo, ipotizzando che l’opzione per il patent box venga esercitata nel 2016 e il relativo modello sia presentato l’ultimo giorno utile, ossia il 31 dicembre 2016.

Periodo d’imposta 2016

 

 

Utilizzo diretto*

Utilizzo indiretto nel gruppo**

Opzione

Presentazione

31.12.2016

Istanza di ruling

Presentazione

31.12.2016

Inosservanza

Opzione inefficace nel 2016

Opzione efficace dal 2016

Documentazione

Presentazione

Entro il 30.05.2017 (31.12.2016 + 150 giorni)

Inosservanza

Istanza decade – opzione inefficacie nel 2016

Istanza decade – opzione efficace dal 2016

*Ruling obbligatorio

** Ruling facoltativo