Patent box per marchi, brevetti e know-how
di Davide DavidLe imprese che utilizzano direttamente brevetti, marchi e know-how e che intendono fruire della patent box già per il 2015 è bene che inizino ad attivarsi per determinare, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, l’ammontare detassabile.
La patent box è una forma agevolativa introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) e aggiornata dal decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015) e consiste, in estrema sintesi, nella possibilità di optare per l’esclusione dal reddito complessivo di una parte dei redditi “derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ed esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili” (cfr. art. 1, comma 39, L. n. 190/2014).
La parte di redditi esclusa è pari al 30% (per il 2015, rectius per il primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014), al 40% (per il 2016, rectius per il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014) e al 50% per tutti i periodi d’imposta successivi ai primi due.
A particolari condizioni rimangono altresì escluse dal reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili di cui sopra.
Come riportato anche nella Relazione illustrativa alla legge di stabilità, la patent box (già esistente di diversi altri Stati, comunitari e non) è stata introdotta anche in Italia per incentivare la collocazione e il mantenimento in Italia dei beni immateriali e favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo. Ciò in quanto trattasi di beni ad elevata mobilità, facilmente collocabili negli Stati a ridotta tassazione.
I soggetti che possono beneficiare del nuovo regime sono solo quelli titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, ecc.).
Tali soggetti, per poter optare per la patent box, devono inoltre svolgere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali agevolabili “anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati” (cfr. art. 1, co. 41, L. n. 190/14).
Per quanto concerne i beni immateriali per i quali trova applicazione il nuovo regime, è da segnalare che non è richiesta necessariamente la loro registrazione ma deve comunque trattarsi di beni “giuridicamente tutelabili” e, quindi, di beni che possono potenzialmente essere protetti a norma di legge.
Ai fini della determinazione della quota di reddito esclusa da tassazione, occorre distinguere a seconda che i beni immateriali agevolabili:
- siano concessi in uso a terzi,
- ovvero siano utilizzati direttamente.
Nel primo caso (concessione in uso a terzi) la percentuale di esclusione dal reddito (30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% a regime) va applicata ai redditi conseguiti dalla concessione in uso (costituiti, di norma, dalle royalties).
Nel secondo caso (utilizzazione diretta) la percentuale di esclusione va invece applicata al contributo economico dei beni agevolabili alla produzione del reddito complessivo, da determinarsi sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall’art. 8, del D.L. n. 269/2003 (concernente il ruling internazionale).
Il che richiede l’attivazione di una procedura di ruling avente ad oggetto “la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi” (cfr. art. 1, comma 39, L. n. 190/2014).
In altri termini, in caso di utilizzo diretto di un bene immateriale agevolabile (brevetto, marchio, ecc.) occorre “concordare” preventivamente con l’Agenzia delle entrate il reddito riferibile a tale utilizzo diretto, da agevolare in applicazione della patent box.
In entrambi i casi (concessione in uso a terzi o utilizzo diretto), la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
- l’ammontare dei costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile (aumentato, fino a concorrenza del 30% di detto ammontare, dei costi sostenuti per l’acquisizione del bene o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa);
- i costi complessivi sostenuti per produrre il predetto bene.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, verranno adottate le disposizioni attuative della patent box, anche al fine di definire gli elementi del rapporto di cui sopra.
Come anticipato il regime della patent box è opzionale. L’opzione dura cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile.
L’opzione per il regime agevolato rileva anche per l’IRAP, con conseguente esclusione dell’ammontare determinato per le imposte sui redditi dalla base imponibile IRAP.
In caso di cessione di un bene immateriale agevolabile la plusvalenza non concorre a formare il reddito (per il suo intero importo), a condizione che il corrispettivo di cessione sia reinvestito per almeno il 90%, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello di cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.