30 Agosto 2014

Paypal semplifica i pagamenti (ma non gli adempimenti fiscali)

di Sergio Pellegrino
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PayPal è uno dei sistemi di pagamento più usati su internet perché consente di acquistare beni, inviare e ricevere pagamenti in assoluta sicurezza, senza dover rivelare il numero della propria carta di credito o le coordinate del proprio conto corrente bancario.

Il sistema è utilizzato diffusamente da tempo da parte dei soggetto privati, che, attraverso il proprio conto personale aperto su PayPal, effettuano gli acquisti sul web limitandosi ad inserire il proprio indirizzo mail e la password, ed evitando quindi di dover dare ad ogni fornitore dati sensibili.

Il problema che però ci interessa maggiormente come professionisti, e non come utenti, è quello delle imprese nostre clienti che hanno aperto un conto business su PayPal per effettuare vendite su internet e ricevere pagamenti da parte dei propri clienti con questa modalità.

Mensilmente le imprese in questione ricevono da PayPal un estratto conto con le commissioni che l’istituto applica loro per il servizio prestato e trattiene in occasione di ogni operazione.

Qual’è il trattamento fiscale che dobbiamo riservare a queste commissioni?

PayPal è un istituto di credito che ha sede in Lussemburgo, che, pur essendo nell’ambito dell’Unione Europea, figura ancora fra i Paesi considerati black list: questo determina la necessità di analizzare anche le implicazioni ai fini dell’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi IVA con operatori economici black list.

E proprio in quest’ottica la fattispecie è stata esaminata dall’Agenzia nell’ambito della circolare n. 2/E/2011.

Le Entrate hanno precisato come l’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato, come nel caso di specie, in un Paese black list, concretizza un’operazione esente, a fronte dalla quale il soggetto passivo IVA provvede all’autofatturazione indicando in fattura gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente (ossia l’art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972).

La fattura in questione deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto, come è stato precisato dalla circolare n. 12/E/2010.

Essendo l’operazione realizzata con un operatore economico stabilito in un Paese black list ed essendo soggetta all’obbligo di registrazione, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate nell’ambito del modello di comunicazione polivalente, utilizzando il quadro BL.

L’operazione non va invece segnalata nel modello Intrastat servizi proprio in considerazione del fatto che l’operazione è esente.