Tuttavia, ciò non può certo autorizzare ad escludere la naturale divisibilità della quota di partecipazione al capitale della Srl, anche perché se così fosse si dovrebbe allora concludere che anche la cessione parziale della quota sarebbe di fatto impedita, cosa ovviamente del tutto irrealistica.
Viene poi giustamente rimarcato che ammettere la divisibilità della quota non significa anche che la divisione della stessa divenga automatica, come nel caso degli eredi del socio di Srl i quali acquistano una proprietà indivisa della quota che può cessare sì, ma solo mediante un eventuale atto di divisione.
Nel momento in cui, quindi, si dà per assodato che la quota di partecipazione al capitale della Srl può essere divisa, si pone il tema se ciò possa valere anche riguardo alla costituzione di un diritto di usufrutto, o di un diritto di pegno oppure in caso di sequestro, quando questi abbiano per oggetto solo una parte della quota stessa.
Da una parte, alcuni interpreti prendono una posizione restrittiva, ritenendo che quando lo statuto sociale non contempli espressamente il regime di divisibilità della quota, sarebbe da escludere la possibilità di costituire in pegno, in usufrutto o in sequestro convenzionale una parte della stessa.
Dall’altra parte, chi invece propende per una soluzione positiva, sempre nell’assunto che il principio di divisibilità della quota valga in assoluto e quindi sia applicabile anche al caso della costituzione di vincoli reali solo su una parte della stessa. In questa direzione fa propendere anche quanto si verifica in caso di aumento del capitale sociale a pagamento, dove alle “quote di nuova emissione” non si estende il vincolo gravante su quelle già in circolazione, a meno che non fosse diversamente stabilito dalle parti; oppure, come sottolinea il Notariato, nell’assai più semplice caso del socio che, dopo avere costituito in pegno l’intera quota di partecipazione al capitale della Srl, acquisti un’ulteriore quota non gravata da alcun vincolo reale.
Per queste ragioni lo Studio del Notariato conclude in senso positivo pronunciandosi a favore dell’ammissibilità della divisione della quota di partecipazione ai fini della costituzione di un vincolo reale parziale.
Al ricorrere di questa circostanza, si pone allora l’ulteriore questione di come dovranno essere esercitati i diritti del socio. Il riferimento agli articoli 2471-bis e 2352, Cod. Civ., permette il ricorso a soluzioni convenzionali fra le parti; ovvero, pattuizioni volte a consentire una specifica graduazione dei diritti, in modo particolare del diritto di voto, sia sul piano quantitativo (ovvero, riguardo alla percentuale spettante al titolare del diritto minore) e sia sul piano qualitativo (ovvero, riguardo all’oggetto della delibera).