15 Luglio 2015

Per Assonime sindaci sempre revocabili se viene meno l’obbligo

di Fabio Landuzzi
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La Circolare Assonime n. 17/2015 affronta alcuni aspetti interessanti inerenti le molteplici novità introdotte dal Decreto Competitività (DL n.91/2014) con cui sono state inserite nell’ordinamento diverse modifiche alle disposizioni del Codice civile in materia di diritto societario nonché al Testo Unico della Finanza per quanto concerne le società quotate.

Con riferimento alle novità di maggior interesse comune per le società non quotate, si pone quella della rimozione nell’art. 2477, Cod.civ., fra le condizioni fissate per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl, di quella riferita all’importo del capitale sociale.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl è stato quindi svincolato dal valore del capitale sociale della società, così che, se non ricorre almeno una fra le altre condizioni previste dall’art.2477, Cod.civ., o se non è prevista in via volontaria dallo Statuto, la nomina dell’organo di controllo o del revisore non è più obbligatoria nelle Srl che hanno un capitale sociale pari o superiore a 50.000 Euro (nuovo limite minimo per le Spa introdotto sempre dal Decreto Competitività).

Assonime osserva però che per l’immediata applicazione di questa norma riguardo alle Srl già esistenti occorre avere riguardo al modo in cui è formulata la disposizione contenuta nello statuto della società e chiamata a regolare proprio la disciplina dei controlli; infatti:

  1. se lo statuto della Srl, in merito alla disciplina del controllo, compie un generico rinvio all’art.2477, Cod.civ., la società può allora dirsi da subito esonerata dall’obbligo di nomina dell’organo di controllo indipendentemente dal valore del suo capitale sociale;
  2. se invece lo statuto della Srl espressamente dispone che la società è obbligata alla nomina dell’organo di controllo se ha un capitale sociale pari o superiore a 50.000 Euro, allora tale obbligo permane anche in vigenza della norma novellata, salvo che si provveda ad una modifica del testo dello statuto sociale mediante un’assemblea dei soci a mezzo atto notarile.

Assonime si sofferma poi sulla previsione normativa secondo cui la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce una “giusta causa” di revoca. Per il revisore, in verità, ciò era già previsto dal DM 261/2012 con cui sono state disciplinate le fattispecie della revoca, delle dimissioni e della risoluzione consensuale dell’incarico. Poiché nulla di simile era previsto per quanto concerne l’organo di controllo delle Srl, secondo Assonime, con questa norma il Legislatore ha voluto di fatto equiparare la situazione dell’organo di controllo a quella del revisore, così che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina possa rappresentare per entrambi una “giusta causa” di revoca.

Tuttavia, mentre nel caso della revoca del revisore, nel rispetto della procedura prescritta dal citato DM, l’assemblea dei soci è immediatamente efficace ex art. 13, D.Lgs. 39/2010, nel caso della revoca dell’organo di controllo, il Ministero della Giustizia con la recente Nota n. 4865/2015 si è espresso nel senso di ritenere comunque necessario l’esperimento del controllo giurisdizionale, così che la delibera assembleare di revoca dell’organo di controllo per il ricorrere di una “giusta causa” necessita sempre della approvazione del Tribunale (in senso contrario si era invece espresso il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n.1129-2014/I).

Sempre con riferimento a questo tema, Assonime ritiene che nonostante questa disposizione sia stata introdotta con riferimento al caso del capitale sociale, essa possa ritenersi affermare un principio di carattere generale applicabile come tale a tutte le circostanze in cui sopravviene una causa estintiva dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

In altri termini, secondo Assonime, la “giusta causa” di revoca dell’organo di controllo delle Srl si verificherebbe in ogni circostanza in cui viene meno l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, anche diversa dal valore del capiate sociale.

 

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