26 Novembre 2018

Per gli enti non commerciali la fattura elettronica resta un rebus

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Manca ormai poco all’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica e molti sono i dubbi che riguardano questo adempimento in relazione agli enti non commerciali. Vediamo quindi di fare il punto della situazione riepilogando gli obblighi a carico di questi soggetti.

A tale riguardo è bene, in primo luogo, distinguere:

  1. enti non commerciali senza partita Iva,
  2. enti non commerciali con partita Iva, a loro volta suddivisi in:
    1. enti che, per l’attività commerciale, applicano il regime contabile analitico, ordinario o semplificato
    2. associazioni che per l’attività commerciale applicano le disposizioni della 398/1991.

In relazione agli enti non commerciali senza partita Iva il problema della fatturazione attiva ovviamente non si pone dal momento che questi soggetti non emettono mai documenti rilevanti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò che importa è invece verificare attraverso quali modalità gli enti che fanno solo attività istituzionale devono ricevere le fatture passive.

A questo quesito ha risposto recentemente l’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro organizzato dalla stampa specializzata lo scorso 12 novembre scorso, dove è stato precisato che gli enti non commerciali non titolari di partita Iva sono considerati, insieme ai condomini, alla stregua dei consumatori finali.

Pertanto, come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, anche gli enti non commerciali senza partita Iva avranno il diritto di ricevere una copia cartacea della fattura elettronica trasmessa.

Questo in ogni caso non esclude che l’ente destinatario della fattura possa comunicare ai propri fornitori il proprio indirizzo pec.

Non è stato invece ulteriormente precisato il comportamento che devono tenere gli enti non commerciali in possesso di partita Iva. Le problematiche riguardano sempre la fatturazione passiva perché non ci sono dubbi che per emettere le fatture elettroniche gli enti non commerciali dovranno comportarsi come tutti gli operatori economici, scegliendo una delle diverse alternative possibili (usufruendo del servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ovvero ricorrendo ad appositi software reperibili sul mercato).

Ciò che preoccupa è invece il comportamento da seguire in relazione alle fatture in arrivo che possono interessare l’attività istituzionale e/o quella commerciale. Per quanto riguarda le fatture di acquisto legate all’attività commerciale anche qui non sembra ci siano particolari problemi: dal lato commerciale, in gestione analitica (regime contabile ordinario o semplificato) l’ente non commerciale si comporta come un qualsiasi altro soggetto economico ricorrendo agli appositi ausili tecnologici.

Il problema sorge quando l’ente non commerciale con partita Iva deve ricevere una fattura relativa all’attività istituzionale (quelle, per intenderci, che devono essere emesse con la sola indicazione del codice fiscale).

In questa circostanza si ritiene che debba essere chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate che il comportamento deve essere uguale a quello sopra descritto per i soggetti che svolgono esclusivamente attività istituzionale: l’ente ha diritto a ricevere una copia cartacea della fattura trasmessa in via elettronica.

Ulteriori complicazioni sorgono invece per le associazioni che applicano il regime forfettario della L. 398/1991 e che attualmente sono tenute alla fatturazione elettronica (per dovere di cronaca si segnala che è stato presentato un emendamento al decreto fiscale – D.L. n. 119/2018- in corso di approvazione definitiva in questi giorni, in base al quale è prevista in questo caso, ma solo per le associazioni sportive dilettantistiche di limitate dimensioni, l’equiparazione ai soggetti “minimi, forfettari o in regime di vantaggio” e, quindi, l’esclusione dalla fatturazione elettronica).

Le fatture d’acquisto relative all’attività in 398, anche se irrilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa o dell’Iva, dovranno comunque essere gestite come gli ordinari acquisti commerciali. La difficoltà rimane però quella di ricevere le fatture passive inerenti l’attività istituzionale, le quali non riportano l’indicazione della partita Iva.

Resta anche in questo caso il dubbio: è possibile ricevere una fattura cartacea anche da parte dell’ente dotato di partita Iva ma che ha effettuato l’acquisto nell’ambito dell’attività istituzionale oppure questa possibilità è esclusa? Si pone, inoltre, il problema, alla luce dei chiarimenti portati dalla circolare 18/E/2018, dei proventi commerciali non connessi alla attività istituzionale e della contabilizzazione dei relativi acquisti.

La risposta al quesito è necessaria ed urgente, al fine di consentire quanto prima agli enti di porre in essere le necessarie procedure per farsi trovare pronti al debutto del nuovo adempimento.

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