Per i consumatori finali la fattura resta cartacea
di Alessandro BonuzziQuando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.
È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate in una FAQ pubblicata nella giornata di ieri, in risposta a un quesito con il quale le è stato chiesto se il privato cittadino senza partita Iva, che chiede la fattura al venditore/prestatore soggetto passivo d’imposta, sia costretto a fornire un indirizzo Pec.
Il chiarimento, quindi, esclude i consumatori privati da qualsiasi onere collegato alla fatturazione elettronica: l’acquisto effettuato come soggetto privato non Iva può essere documentato come avveniva in passato, ossia con la copia cartacea o in pdf della fattura elettronica.
Ne deriva che, ad esempio, per beneficiare delle detrazioni relative agli immobili (bonus ristrutturazione e bonus qualificazione energetica), fermo restando gli altri adempimenti imposti dalla legge (come il bonifico “speciale”), è sufficiente che la persona fisica beneficiaria acquisisca e conservi le fatture cartacee dei fornitori che hanno eseguito l’intervento, i quali sono obbligati a rilasciarle, oltre che a inviare al SdI il file xml.
C’è comunque la possibilità per i consumatori finali di visionare le fatture elettroniche di acquisto. Proprio a tal riguardo la FAQ di ieri ricorda che, a partire dal secondo semestre del 2019, l’Agenzia delle entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai privati cittadini persone fisiche. Tale servizio darà la possibilità al consumatore finale di consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso.
Con la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali, per il primo semestre del 2019, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.
A ogni modo il provvedimento del 21 dicembre 2018 ha stabilito che il servizio di consultazione è accessibile solo previa espressa adesione, che dovrà essere effettuata mediante apposita funzionalità che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 3 maggio 2019. In particolare, “Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute”.
Va precisato che il termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione scade il sessantesimo giorno successivo al 3 maggio 2019, pertanto, il 2 luglio 2019. Inoltre, sempre secondo il provvedimento del dicembre scorso, al cessionario/committente consumatore finale saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute fino al 2 luglio 2019 solo previo esplicita richiesta.
È fatta salva la possibilità di recedere dal servizio di consultazione attraverso la stessa funzionalità che verrà resa disponibile per l’adesione. Il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture ricevute.
22 Marzo 2019 a 11:52
quanto scritto in questo articolo vale anche se il consumatore finale privato paga in contanti?