21 Luglio 2022

Per i Giudici di legittimità il regime 398 è sempre ispirato al principio di cassa

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

Uno tra i tanti chiarimenti della maxi circolare 18/E/2018 che hanno destato più di una perplessità tra gli operatori è certamente quello con il quale l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle regole di corretto funzionamento del regime forfettario di cui alla L. 398/1991, ha precisato che le prestazioni fatturate in un dato periodo d’imposta ma non ancora incassate rilevano ai fini della tassazione in tale periodo e, quindi, anche ai fini della valutazione riguardante il superamento della soglia dei 400.000 euro di ricavi oltre la quale il predetto regime agevolato non risulta più applicabile.

È, nello specifico, al paragrafo 3.7 del citato documento di prassi che l’Agenzia afferma che “qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tali ipotesi computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi” e che “Tale criterio deve essere seguito … al fine della determinazione del plafond dei 400.000 euro e dell’applicazione delle modalità forfettarie di determinazione del reddito imponibile e dell’Iva proprie del regime di cui alla legge n.398 del 1991”.

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