Per i rurali la TASI non può superare l’1 per mille
di Fabio GarriniTASI occorre calcolare il tributo anche sui
fabbricati rurali: nei circa 5.000 Comuni nei quali i contribuenti sono chiamati alla scadenza dell’acconto
entro domani, occorre pertanto prendere in considerazione anche i fabbricati impiegati nell’attività agricola (mentre, si ricorda per completezza, il tributo sui servizi
non è dovuto in relazione ai terreni).
un’aliquota specifica e ridotta pari all’1 per mille che i Comuni possono solo eventualmente ridurre ma
non incrementare. A tali fabbricati, peraltro, non risulta
neppure applicabile l’incremento dello 0,8 per mille introdotto dal DL 16/14.
solo i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (stalle, depositi attrezzi, serre, ecc), ma non gli abitativi che invece seguono le regole degli altri fabbricati (l’abitazione dell’agricoltore viene quindi trattata alla stregua delle altre abitazioni principali). Da notare che, ai sensi dell’art. 9 c. 3-bis lett. f) del DL 557/93, i fabbricati destinati ad
abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda sono considerati strumentali, per cui possono beneficiare dell’aliquota ridotta richiamata.
l’aliquota base del tributo: non si estende a tali immobili quindi la libertà di estendere il prelievo sino al 2,5 per mille (quello che la
circolare 2/DF/2014 ha definito “secondo limite”).
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU: per ciascuna tipologia di immobile il prelievo non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie.
primo limite (verifica complessiva della somma di aliquota IMU e TASI)
sarebbe
teoricamente pari, appunto, al 2 per mille.
la parte eccedente che va dall’1 al 2 per mille non può essere “riempita” dall’IMU proprio perché tale tributo non è applicabile ai fabbricati rurali).
circolare 2/DF/2014, che per tali immobili
non può trovare applicazione la maggiorazione dello 0,8 per mille.
attenzione ai regolamenti perché la maggiorazione, frequentemente applicata dai Comuni e con le varianti più disparate (può essere ripartita tra primo e secondo limite, peraltro differenziando il trattamento in relazione alle varie tipologie di immobili), mai può interessare i fabbricati rurali strumentali.
intervenire sull’aliquota a riduzione del prelievo arrivando
sino ad azzerarla come previsto dal
comma 676 della L. 147/2013, mentre non è concesso di superare il limite specifico dell’1 per mille.